Indici della Rassegna
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti â Lazio - Sent. 1216/2008.
Riferimenti normativi:
- T.U. 267/2000.
Testo
LâEnte Locale che viola il patto di stabilità non può assumere nessun dipendente e tale regola si applica anche per i dirigenti.
In base allâart. 110 del T.U.E. L. âLo statuto di un Ente Locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprireâ.
La Corte dei Conti â Lazio â interpreta tale disposizione, nel senso che lâassunzione del dirigente con contratto a tempo determinato è da considerare come una assunzione a tutti gli effetti e, come tale, nei suoi confronti è applicabile la sanzione del blocco delle assunzioni qualora lâEnte Locale non ha rispettato il patto di stabilità interno.
Secondo i Giudici contabili, pur se lâart. 110 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 dispone che non va riferito al costo contrattuale e del personale lâonere per i neo assunti; questâ ultimo trattamento economico rileva per la valutazione del rispetto dei limiti imposti per il patto di stabilità interno.
Infatti, il computo di tale voce avviene in modo onnicomprensivo di tutte le componenti che contribuiscono a determinare la spesa dellâEnte Locale.
Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte dei Conti sez. Giurisdizionale Lazio, ha condannato la Giunta di un Comune, la quale aveva proceduto allâassunzione di un dirigente, nonostante il mancato rispetto dellâAmministrazione Pubblica dei vincoli imposti nel patto.
Erroneamente lâEnte ha ritenuto che tale iniziativa non era sanzionabile tenuto altresì conto di un parere dellâANCI, ma sul punto i Giudici contabili hanno rilevato come il detto parere non è in alcun modo vincolante, ben potendo lâorgano amministrativo adottare altra determinazione in merito.
Il mancato rispetto delle norme previste dalla Finanziaria, implica lâillegittimità del provvedimento assunto, che, sotto il profilo economico implica la condanna per il Comune alla refusione del danno erariale.
Autore
Dott. Grasselli Stefano]
Data
mercoledì 15 ottobre 2008
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