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Indici della Rassegna

Titolo
Necessario il rapporto fiduciario tra difensore civico e consiglio
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 maggio 2004, n. 2964)
Testo

Con la sentenza evidenziata, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la necessità dell’esistenza di un rapporto di fiducia tra il Difensore Civico e il Consiglio Comunale che provvede ad eleggerlo.
Il mandato del Difensore Civico è, del resto, strettamente legato a quello del Consiglio che provvedere a conferirgli l’incarico con votazione a maggioranza qualificata.
Nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto, proprio in ragione dell’instaurazione di questo rapporto di fiducia, che la procedura di nomina avviata, ma non portata a conclusione dal precedente Consiglio Comunale, non vincola in alcun modo quello subentrante.
Gli appellanti hanno evidenziato che la nomina del Difensore civico, non essendo una procedura concorsuale ma una vera e propria elezione, non è soggetta all’obbligatorietà della conclusione del procedimento.

Sarà pertanto di competenza del nuovo consiglio Comunale designare la figura del Difensore Civico, anche in virtù dello stretto rapporto di fiducia che si instaura tra i due organi istituzionali reso evidente dalla medesima durata del mandato.

Nella decisione dei Giudici di Palazzo Spada, ha rivestito un ruolo determinante lo statuto dell’ente per la definizione dell’esatto inquadramento, delle funzioni, delle prerogative della figura del difensore civico nonché della sua elezione.
La figura del Difensore Civico, mutuato dagli ordinamenti dei paesi anglosassoni, ha avuto in Italia un’affermazione a livello di Enti locali favorendo i rapporti tra cittadini e P.A. e garantendo un controllo sull’attività amministrativa.
E’ indubbio, del resto, che l’istituto ha assunto nel corso degli anni una funzione di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa attraverso un’azione di controllo sull’operato degli Enti al fine di verificare la regolarità delle funzioni e le attività esercitate dagli enti pubblici.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 25 giugno 2004
 
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