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Indici della Rassegna

Titolo
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V Sent. 07 ottobre 2008, n.4849. Riferimenti normativi: - Art. 43 D.Lgs. 267/2000.
Testo
E’ illegittima la delibera di decadenza dalla carica di Consigliere comunale assentato per tre sedute consecutive, qualora le assenze siano giustificate da certificazione medica.

In base all’art. 43 del D. L. gs. 267/2000 “lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”.
Tale disposizione legislativa implica che ogni dichiarazione di decadenza del consigliere comunale che non partecipa, per più volte, alle sedute del consiglio impone, comunque, una preventiva ed approfondita valutazione delle giustificazioni addotte dall’interessato.
Poiché la decadenza dalla carica implica una conseguenza piuttosto grave per il ruolo istituzionale ricoperto dall’eletto, le circostanze sulle quali essa si fonda debbono essere apprezzate con particolare rigore.
La Giurisprudenza ritiene che la sanzione debba essere irrogata quando le assenze rilevano un continuo atteggiamento di disinteresse nei confronti dell’incarico pubblico ricoperto.
In sostanza, il consigliere comunale è tenuto a fornire ragionevoli spiegazioni dell’assenza e qualora esse siano tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà del motivo, il provvedimento con il quale il consiglio comunale stabilisce la decadenza dalla carica è perfettamente legittimo.
Il fondamento di tale ragionamento è nell’art. 51 della Costituzione posto a tutela dell’elettorato passivo ad essere rappresentato negli organi elettivi, da cui ne scaturisce che, in riferimento al modo di esercizio della carica, le ragioni che possono comportare la decadenza debbono essere obiettivamente gravi a causa della mancanza, inadeguatezza delle giustificazioni fornite, come può essere la concomitanza con un viaggio all’estero, o l’assenza di qualsiasi elemento in ordine ai fatti posti a fondamento delle assenze.
La necessità di contemperare il ruolo istituzionale ricoperto e le motivazioni addotte ha portato i Giudici Amministrativi a ritenere giustificata per ragioni di salute, l’assenza dal consiglio comunale in base alle valutazioni mediche addotte e non suscettibili di sindacato ad opera dell’organo elettivo.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificabile e non censurabile la scelta dell’interessato di sottoporsi a visita medica a tutela del diritto fondamentale alla salute espressione di un diritto fondamentale della persona riconoscendone la dignità da salvaguardare anche attraverso l’azione dei pubblici poteri.
Nell’esigenza comunque di confrontare queste due esigenze, lo stesso Consiglio di Stato, ritiene priva di giustificazione l’assenza del consigliere anche qualora sia fornito un certificato medico, nel caso in cui risulti che al medesimo consigliere sia stata comunicata la data del consiglio con largo anticipo in modo quindi di poter ben organizzare e contemperare le sue esigenze personali con quelle legate al ruolo pubblico ricoperto.
Si può quindi affermare che la carica istituzionale ricoperta dal consigliere implica per costui il rispetto di una serie di doveri quali quello di partecipare alle sedute del consiglio comunale e le relative assenze potranno essere causa di decadenza, a patto che la persona eletta non riesca a giustificare la propria assenza.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
mercoledì 15 ottobre 2008
 
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