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Indici della Rassegna

Titolo
RICORSI ELETTORALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio Giustizia Amministrativa – Sicilia - Sent. 23 settembre 2008, n. 776. Riferimenti Legislativi - D. L . vo 267/2000.
Testo
E’ inammissibile un ricorso proposto avverso l’esclusione di una lista elettorale, senza attendere la proclamazione degli eletti.

L’elezione, sotto l’aspetto procedimentale, è un insieme di atti volto alla proclamazione degli eletti.
Sotto tale aspetto, per costante principio giurisprudenziale, è esclusa ogni possibilità di impugnativa, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni elettorali comunali.
E ciò non solo per il rispetto della norma, ma anche in considerazione di ulteriori elementi quali l’accorpamento di tutte le impugnative riferibili al medesimo procedimento o la concentrazione dell’impegno politico amministrativo richiesto per le tornate elettorali.
Opportunamente il legislatore ha escluso qualsiasi intervento giurisdizionale, prima dell’atto finale delle elezioni, caratterizzate queste ultime, da aspetti eminentemente politici.
Tutto ciò in quanto il rigore delle norme procedimentali garantisce la regolarità del procedimento e comunque l’intervento prematuro degli organi giurisdizionali potrebbe provocare artificiose iniziative per ottenere eventuali provvedimenti cautelari favorevoli.
La piena tutela viene comunque garantita, procedendo nelle sedi più opportune, a seguito della proclamazione degli eletti, contemperando tra l’esigenza di immediata giustiziabilità e quella del rispetto delle cadenze elettorali, preferendo quest’ ultima.
Tale preminenza rimane limitata al profilo temporale, in quanto, dopo che si è proceduto alla proclamazione degli eletti, la tutela può essere fatta valere innanzi al giudice amministrativo per qualsiasi vizio eventualmente incorso nel procedimento.
Il legislatore ha voluto garantire la prevalenza della continuità delle operazioni elettorali con un breve differimento temporale della tutela giurisdizionale.
L’impugnativa avverso le operazioni elettorali deve, quindi, far riferimento esclusivamente all’atto finale del procedimento, ossia all’atto della proclamazione degli eletti, dalla adozione del quale decorre il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione del ricorso anche se diretto contro atti endoprocedimentali, come l’esclusione di una lista elettorale, atteso che l’eventuale illegittimità di tali atti propedeutici non comporta automaticamente effetti nei successivi atti procedimentali, ma solo la possibilità di annullamento, per illegittimità derivata, degli atti di proclamazione degli eletti.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
mercoledì 15 ottobre 2008
 
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