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Indici della Rassegna

Titolo
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio – Roma, Sez. I – sentenza 7 ottobre 2008 n. 8786; Riferimenti Normativi: - Legge 07 agosto del 1990 n. 241; - Legge 24 novembre 1981 n. 689;
Testo
Le regole del procedimento amministrativo stabilite dalla L. n. 241 del 1990 non sono applicabili alle fattispecie in materia di sanzioni amministrative regolate dalla L. n. 689 del 1981, la quale costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite dalla L. 241/90.
Il T.A.R. Lazio ha aggiunto che la L. 241/90 è una legge “sul” procedimento amministrativo ed esplica quindi, rispetto a procedimenti disciplinati da leggi speciali anteriori, una valenza precettiva autonoma solo se essi siano lacunosi o carenti rispetto alle garanzie dalla stessa assicurate. La legge n. 689/81, rappresenta però un sistema organico e compiuto, rispetto al quale non vi è necessità di innesti o “inserimenti dall’esterno”.
Per le sanzioni amministrative, i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/81 (vale a dire nel termine di 90 gg dal compimento dell’ultimo atto istruttorio) sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. Inoltre, la legittimità della durata dell’accertamento, che rende mobile il “dies a quo” per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecità, sì da valutarne l’esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione.
Sempre in tema di sanzioni, l’errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in elementi tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, la quale certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A.
Infine, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/81, cui rinvia l’art.31 della legge n. 287/90, il principio secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 ottobre 2008
 
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