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Titolo
GARA CON UNICA OFFERTA VALIDA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma sez. III quater, sent. 13 novembre 2008 n. 10142
Riferimenti Normativi:
- Art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827
Testo
Lâart. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (secondo cui âlâasta deve rimanere aperta unâora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui lâAmministrazione abbia stabilito, avvertendolo nellâavviso dâasta che, tenendosi lâasta coi sistemi delle offerte segrete, si procede allâaggiudicazione anche se venga presentata una sola offertaâ), prevede, quale regola generale, la necessità di una pluralità di offerte al fine di una corretta aggiudicazione e, solo in via eccezionale, la possibilità di aggiudicare, se espressamente previsto dallâAmministrazione procedente, anche in presenza di una sola offerta valida.
La necessità della presenza di almeno due offerte valide costituisce un principio di carattere generale applicabile a tutte le gare di appalto e risulta preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo; in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, i pubblici incanti debbono pertanto essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata lâeffettività del confronto fra più soggetti.
Il principio secondo cui deve essere dichiarata deserta una gara di appalto in assenza di almeno due offerte valide e/o appropriate, va inteso nel senso che per offerte non valide debbono ritenersi sia le offerte irregolari, in quanto viziate nelle forme prescritte dal bando, sia quelle inammissibili, identificabili nelle offerte prive dei requisiti sostanziali per la partecipazione alla gara, sia le offerte che, nel complesso dei loro elementi propositivi, risultino talmente inadeguate da non potere attingere alla soglia di una effettiva valutazione.
Nel caso di specie il Collegio, ha specificato, che è da ritenersi inammissibile il ricorso incidentale, avverso lâesclusione dalla gara, proposto da un soggetto legittimato a proporre il ricorso principale, nel caso in cui le doglianze con lo stesso dedotte avrebbero dovuto essere oggetto di ricorso principale.
Inoltre, nel processo amministrativo, lâintervento ad adiuvandum è necessariamente accessorio al ricorso cui è riferito e ne segue lo svolgimento e la sorte, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità del ricorso in adesione al quale è proposto si estende anche alla posizione processuale collegata e condizionata dallâinterventore.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 15 novembre 2008
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