Indici della Rassegna
Titolo
DURC, REGOLARITÃ CONTRIBUTIVA ED AMMISSIBILITÃ ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Autorità di Vigilanza, Parere del 23 ottobre 2008 n. 230
Testo
Ai sensi dellâarticolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006 debbano essere esclusi dalla partecipazione alle gare coloro che hanno commesso gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
LâAutorità di Vigilanza sui lavori, forniture e servizi già nei pregressi anni aveva approfondito la fattispecie, dando conto della necessità della dimostrazione, in capo allâimpresa partecipante alle gare, del possesso del requisito di regolarità contributiva fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi.
Sulla considerazione che la disposizione normativa richiede la gravità delle violazioni, si è pervenuti a ritenere che faccia capo allâ amministrazione aggiudicatrice la valutazione della gravità dellâinadempimento e lâaccertamento della definitività dellâirregolarità , imponendosi lâesclusione solo quando la partecipante alla selezioni non sia risultata in regola.
Si richiede quindi che le stazioni appaltanti procedano ad approfondimenti istruttori, in contraddittorio con le concorrenti, al fine di verificare lâentità ed i motivi dellâinadempimento, nonché lâeventuale gravità dello stesso.
Pue se sulla scorta del disposto dallâart. 8, co.3, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 ânon si considera grave lo scostamento inferiore ad euro 100,00â., con lâentrata in vigore (in data 30 dicembre 2007) del Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sul Documento unico di regolarità contributiva (âDURCâ) - che ha introdotto parametri di valutazione della gravità dellâinadempimento - si ha la definizione di un fondamento oggettivo di valutazione, potendosi evitare ipotesi di discrezionalità delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.
Lâart. 8 del Decreto individua, quali cause non ostative al rilascio del DURC, due elementi in carenza dei quali non può ritenersi sussistere la violazione di cui è analisi.
Per lâammissione alla gara si richiede che lo scostamento sia âinferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzioneâ; ovvero âinferiore ad Euro 100,00â, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
Laddove si abbia la prova del superamento della sola soglia di Euro 100,00, dovrà richiedersi un integrazione dellâistruttoria già condotta, pervenendo al contraddittorio con la società al fine di accertare lâeffettivo scostamento, risultando lâaccertamento dirimente al fine di una completa ed esaustiva valutazione della gravità della violazione.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 15 novembre 2008
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