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Indici della Rassegna

Titolo
DURC, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Autorità di Vigilanza, Parere del 23 ottobre 2008 n. 230
Testo
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006 debbano essere esclusi dalla partecipazione alle gare coloro che hanno commesso gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
L’Autorità di Vigilanza sui lavori, forniture e servizi già nei pregressi anni aveva approfondito la fattispecie, dando conto della necessità della dimostrazione, in capo all’impresa partecipante alle gare, del possesso del requisito di regolarità contributiva fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi.
Sulla considerazione che la disposizione normativa richiede la gravità delle violazioni, si è pervenuti a ritenere che faccia capo all’ amministrazione aggiudicatrice la valutazione della gravità dell’inadempimento e l’accertamento della definitività dell’irregolarità, imponendosi l’esclusione solo quando la partecipante alla selezioni non sia risultata in regola.
Si richiede quindi che le stazioni appaltanti procedano ad approfondimenti istruttori, in contraddittorio con le concorrenti, al fine di verificare l’entità ed i motivi dell’inadempimento, nonché l’eventuale gravità dello stesso.
Pue se sulla scorta del disposto dall’art. 8, co.3, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 “non si considera grave lo scostamento inferiore ad euro 100,00”., con l’entrata in vigore (in data 30 dicembre 2007) del Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sul Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) - che ha introdotto parametri di valutazione della gravità dell’inadempimento - si ha la definizione di un fondamento oggettivo di valutazione, potendosi evitare ipotesi di discrezionalità delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.
L’art. 8 del Decreto individua, quali cause non ostative al rilascio del DURC, due elementi in carenza dei quali non può ritenersi sussistere la violazione di cui è analisi.
Per l’ammissione alla gara si richiede che lo scostamento sia “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”; ovvero “inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

Laddove si abbia la prova del superamento della sola soglia di Euro 100,00, dovrà richiedersi un integrazione dell’istruttoria già condotta, pervenendo al contraddittorio con la società al fine di accertare l’effettivo scostamento, risultando l’accertamento dirimente al fine di una completa ed esaustiva valutazione della gravità della violazione.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 15 novembre 2008
 
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