Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
SOMMA URGENZA NELLE OPERE PUBBLICHE E LORO SANATORIA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenza: - Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. 23 ottobre 2008 n. 25620
Testo
L’appaltatore di opere pubbliche non può vantare un diritto di credito verso la p.a. laddove abbia eseguito opere, seppur di somma urgenza, in carenza di contratto aggiuntivo. Se risulti che gli interventi additivi siano stati ordinati dal direttore dei lavori occorre comunque, ai fini del riconoscimento, che siano state oggetto di comunicazione all'amministrazione competente per consentire di esprimere il proprio assenso alla variante.
La disposizione dell’art. 342 della L. 2248/1865 stabilisce che - in caso di somma urgenza - l'ingegnere direttore deve farne immediatamente partecipe l'Amministrazione, la quale potrà sospendere l’esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati di urgenza.
I lavori aggiuntivi eseguiti dall’impresa in carenza di contratto e non previamente autorizzati possono essere ammessi a compenso solo se siano oggetto di tempestiva riserva; siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo; siano riconosciuti per tali anche dall'amministrazione committente; comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.
Non è ammissibile nessuna azione di indebito arricchimento atteso che detta azione nei confronti della P.A. richiede, quale condizione imprescindibile, il riconoscimento dell'utilità della prestazione, che non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa, occorrendo un'inequivoca, ancorchè implicita, manifestazione di volontà al riguardo, promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata .
L’illegittima introduzione di variazioni nel corso della realizzazione dell’opera pubblica non consente il riconoscimento dell’aumento di prezzo, per dette variazioni, nè di compensi aggiuntivi o indennizzi di sorta, occorrendo - quale condizione imprescindibile - il riconoscimento dell'utilità della prestazione, che non può essere desunta implicitamente.
Secondo orientamento costante l'inequivoca, ancorchè implicita, manifestazione di volontà promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata (Cass., n. 2312 del 2008) è posta a garanzia dell’effettiva utilità degli interventi .
La detta azione non deve assicurare all'autore della prestazione, eseguita in violazione di legge, il medesimo profitto che avrebbe ricavato nello stesso periodo di tempo da altre attività remunerate, soprattutto quando l’esecuzione derivi da una iniziativa propria e non sia rispettosa del disposto normativo.
L’attività negoziale della p.a. è soggetta a specifiche condizioni e limitazioni, costituite dalle regole dell'evidenza pubblica a presidio dell'attività negoziale e costituente un vero e proprio sistema rigido" e vincolante:
1) impegno di spesa con individuazione dei mezzi per farne fronte (Cass. sez. un. 8730/2008);
2) formazione della volontà della P.A, scelta del contraente e delibera a contrarre;
3) un atto contrattuale redatto nelle forme di legge e sottoscritto dal rappresentante dell'ente stesso e dal privato, da cui deve desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi ed al compenso da corrispondergli; che deve perciò essere stabilito all'interno del contratto.
Seppur i principi generali non ammettono arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili neppure a favore della p.a., è pur vero che le regole suddette rivolte a sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali sono ricollegabili al buon andamento di dette amministrazioni in un quadro di certezza e di trasparenza e trovano oggi fondamento nello stesso art. 97 Costit.
Si tratta,dunque, di regole ritenute da dottrina e giurisprudenza assolutamente inderogabili ed aventi forza talmente cogente da invalidare e travolgere qualsiasi convenzione con esse confliggente; per cui è per lo meno illogico utilizzare il rimedio dell'art. 2041 cod. civ. per renderle inoperanti e ricollocare l'autore della prestazione nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successo proprio quel contratto che la legge considera assolutamente invalido o addirittura giuridicamente inesistente: perciò consentendone la sostanziale neutralizzazione in nome di imprecisate esigenze equitative.
L’azione di cui all'art. 2041 cod.civ. è finalizzata alla ricostruzione del patrimonio perduto rispetto alla propria precedente consistenza, con espressa esclusione di benefici ed aspettative connesse con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 15 novembre 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa