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Indici della Rassegna

Titolo
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMNTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, Sent. 10 novembre 2008 n. 4474
Testo
Agli interessati al procedimento amministrativo deve essere assicurato un ragionevole lasso di tempo per poter partecipare al procedimento medesimo.

La Legge n. 241/1990, garantisce a tutti gli interessati la partecipazione al procedimento amministrativo nel rispetto del principio di trasparenza come indicato nel primo comma dell’art.1 della medesimo testo normativo.
La comunicazione dell’avvio del procedimento a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è in grado di produrre effetti è garantito all’art. 7.
L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale o, qualora il numero dei destinatari sia particolarmente elevato, essa provvede con forme di pubblicità idonee stabilite dall’amministrazione medesima.
La disciplina in esame non prescrive comunque un termine minimo per intervenire e sul punto la Giurisprudenza stabilisce come l’obbligo della comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento non può ritenersi assolto nell’ipotesi in cui ai medesimi risulti concesso un termine molto breve per presentare osservazioni e per esperire attività ad essa propedeutiche.
Il rispetto solo formale delle garanzie partecipative implica un contraddittorio solo apparente non idoneo a considerare adempiuto l’ obbligo a favore dei destinatari del provvedimento.
Pur se nessuna norma fissa un limite deve essere sempre garantito agli interessati un ragionevole lasso temporale per consentire un’effettiva e concreta partecipazione al procedimento.
A tutela della posizione degli interessati, l’innovazione introdotta dalla legge 15/2005, secondo la quale la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non implica l’annullamento del provvedimento amministrativo qualora l’Ente dimostri che il contenuto dell’atto finale non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, va interpretata in modo rigoroso e restrittivo.
L’amministrazione è tenuta a provare in concreto che in nessun altro modo non lesivo per la posizione dell’interessato si sarebbe potuto raggiungere l’obiettivo, avendo altresì a mente che l’operato dell’Ente Locale deve essere conforme ai principi costituzionali di buon andamento, conservazione dei valori giuridici e ragionevolezza.
Alla stregua dei principi esposti, è illegittimo qualsiasi provvedimento adottato dall’Ente Locale dopo soli tre giorni dalla comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento, per palese violazione del diritto degli interessati di prendere parte al procedimento medesimo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano]
Data
sabato 15 novembre 2008
 
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