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Indici della Rassegna

Titolo
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLUCI: GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Argomento
Giurisdizione
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 27 ottobre 2008 n. 25768 - Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 27 giugno 2005 n. 13768
Testo
Con la prima di tali sentenze le SS.UU. hanno ribadito in via generale il principio consolidato secondo il quale, nella materia dei contributi e dei finanziamenti pubblici in generale "il riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa comparazione degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an il quid e il quomodo dell'erogazione".
Con la seconda sentenza è stato più specificamente statuito che il finanziamento per la realizzazione di un programma di ristrutturazione industriale, ai sensi del disposto del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 69, non rientra nella prima ipotesi (di sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge sulla base di elementi puntualmente indicati, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario), in quanto tale finanziamento non ha carattere vincolato, non è, cioè, collegato solamente alla presenza di condizioni predeterminate, ma presuppone una deliberazione della pubblica amministrazione all'esito di un apprezzamento discrezionale degli interessi pubblici alla cui tutela la normativa è finalizzata.
Parimenti non ha carattere vincolato l'erogazione di un contributo maggiore rispetto a quello attribuito: con la conseguenza che le controversie attinenti all'integrazione, del contributo e di ogni altro beneficio già attribuito devono ritenersi devolute alla giurisdizione amministrativa, non essendo configurabile al riguardo una posizione di diritto soggettivo del concessionario con un'estensione più ampia rispetto alle somme stanziate con il provvedimento concessorio (nello stesso senso, in via generale circa le domande relative a integrazione di contributi, vedansi: Cass. SS.UU. 20 maggio 2003, n. 7893; 11 maggio 1998, n. 4751; 23 aprile 1987, n. 3946).
Nella specie parte ricorrente aveva domandato integrazioni ai benefici concessi (contributo e mutuo agevolato) a seguito di maggiori spese che asseriva di avere dovuto sopportare per l'acquisto del terreno, per la progettazione e direzione dei lavori, per opere di maggior costo o non previste in contratto, nonchè per la sussistenza delle condizioni, della L. n. 183 del 1976, ex art. 10, commi 4 e 5 (ora D.P.R. n. 218 del 1978, art. 69), per la maggiorazione di un quinto in relazione al tipo e alla localizzazione dell'impianto, con i relativi interessi.
Trattandosi di domande relative a provvedimenti di natura - alla stregua del disposto del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 69 - discrezionale, implicanti l'ampliamento dei benefici concessi, in mancanza di una delibera dell'amministrazione attributiva di tali benefici in relazione ai maggiori oneri finanziari, deve ritenersi che la pretesa della ricorrente, in applicazione dei suddetti principi, non è configurabile come posizione di diritto soggettivo in ordine alla corresponsione del maggiore importo richiesto, come correttamente ha ritenuto la Corte d'appello, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Deve infine ritenersi rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di revisione prezzi riguardo alle somme ammesse a mutuo e contributo, risultando tale statuizione conseguente al giudicato sulla giurisdizione di cui alla su menzionata sentenza di questa SS.UU. 9 novembre 1992, n. 12074, la quale, devolvendo al giudice amministrativo la giurisdizione sul pagamento del saldo, gli ha devoluto, per connessione, anche ogni statuizione sulle maggiori somme eventualmente liquidabili a detto titolo, nonchè al ritardato pagamento del saldo.
Autore
Dott.ssa marta Dolfi
Data
sabato 15 novembre 2008
 
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