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Titolo
La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è provvedimento autonomo rispetto al decreto di esproprio e perciò è immediatamente lesiva ed autonomamente impugnabile
Argomento
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Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 giugno 2004, n. 4018)
Testo

La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che è presupposto per l’emanazione del decreto d’esproprio, è provvedimento autonomo rispetto al decreto, ed è immediatamente lesiva.
La comunicazione dell’avvio del procedimento deve precedere l’inizio del procedimento di approvazione del progetto.

Il giudice amministrativo di appello è stato chiamato ad esaminare il comportamento della stazione appaltante e del committente che avevano omesso l’adempimento di cui all’art. 7 della legge 241/1990 impedendo al proprietario di rappresentare, in sede procedimentale, proposte alternative e modifiche progettuali al fine di evitare che il tracciato di una galleria interessasse l'immobile ove si svolgeva l’attività dell’imprenditore espropriato.

Richiamando alcuni consolidati principi del diritto positivo, da trasportarsi nel procedimento amministrativo, il giudicante ha respinto il gravame ed ha confermato integralmente il precedente orientamento.

1 – Nel procedimento amministrativo vale il canone fondamentale della sanatoria implicita dell’illegittimità laddove lo scopo partecipativo si sia concretizzato.

Il principio della conservazione degli atti giuridici illegittimi, nel diritto amministrativo, ha valenza particolare dovendo garantirsi anche il principio della economicità dell’azione amministrativa essendo così di primaria importanza che non si proceda alla duplicazione di atti che non abbiano rilevanza ai fini del giusto procedimento, evitando l’aggravio partecipativo.

Ciò è a dire che, laddove l’atto abbia raggiunto lo scopo, seppur non osservate le procedure tipicizzate, non è necessaria la ripetizione della fase del procedimento se la parte ha avuto modo di partecipare alla discussione ed all’esame della propria posizione tutelando gli interessi di cui è portatrice.

2 – A fronte dell’eccezione di parte che ha censurato l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento - che ha portato all’approvazione di un progetto - e non ha consentito la conoscenza piena ed integrale del progetto impedendo di esporre le motivazioni sottese alla richiesta della modifica progettuale, disattendendo le osservazioni per la modifica del tracciato, il giudice (sia di primo grado che dell’appello) ha confermato che la concreta partecipazione, seppur in carenza della comunicazione, sana il vizio potenziale conseguenza dell’omissione.

Laddove, seppur non noviziato individualmente, l’interessato abbia, di fatto, avuto la possibilità di partecipare ed abbia partecipato attivamente al procedimento, non può sanzionarsi l’attività della pubblica amministrazione.

3 – La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è il presupposto per l’espropriabilità del bene, affievolendo il diritto di proprietà, di talchè - incidendo nell’immediatezza della sfera giuridica del proprietario - è immediatamente lesiva ed autonomamente impugnabile.
Per essere provvedimento autonomo e finale del procedimento, ma antecedente al procedimento espropriativo è d’obbligo per la pubblica amministrazione dare comunicazione dell’avvio del procedimento seppur la dichiarazione di pubblica utilità avvenga implicitamente con l’approvazione del progetto.

Laddove l’approvazione del progetto originario sia assistita da regolarità formale, e solo per la variante sia stata omessa la necessaria comunicazione, ma la parte proprietaria abbia comunque avuto concreta occasione di intervenire nella fase disquisitiva (rappresentando, di fatto, tramite tecnici di fiducia, le necessarie rimostranze) non può essere censurato il comportamento della stazione appaltante.

4 – Né la reiezione delle proposte di diversa soluzione progettuale può essere soggetta a censura per rientrare, la scelta tecnica della localizzazione dell’opera pubblica, nella piena discrezionalità amministrativa soggetta a sindacato giurisdizionale solo nella ipotesi di illogicità e contraddittorietà manifesta.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 25 giugno 2004
 
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