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Titolo
La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è provvedimento autonomo rispetto al decreto di esproprio e perciò è immediatamente lesiva ed autonomamente impugnabile
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 giugno 2004, n. 4018)
Testo
La dichiarazione di pubblica utilità dellâopera, che è presupposto per lâemanazione del decreto dâesproprio, è provvedimento autonomo rispetto al decreto, ed è immediatamente lesiva.
La comunicazione dellâavvio del procedimento deve precedere lâinizio del procedimento di approvazione del progetto.
Il giudice amministrativo di appello è stato chiamato ad esaminare il comportamento della stazione appaltante e del committente che avevano omesso lâadempimento di cui allâart. 7 della legge 241/1990 impedendo al proprietario di rappresentare, in sede procedimentale, proposte alternative e modifiche progettuali al fine di evitare che il tracciato di una galleria interessasse l'immobile ove si svolgeva lâattività dellâimprenditore espropriato.
Richiamando alcuni consolidati principi del diritto positivo, da trasportarsi nel procedimento amministrativo, il giudicante ha respinto il gravame ed ha confermato integralmente il precedente orientamento.
1 â Nel procedimento amministrativo vale il canone fondamentale della sanatoria implicita dellâillegittimità laddove lo scopo partecipativo si sia concretizzato.
Il principio della conservazione degli atti giuridici illegittimi, nel diritto amministrativo, ha valenza particolare dovendo garantirsi anche il principio della economicità dellâazione amministrativa essendo così di primaria importanza che non si proceda alla duplicazione di atti che non abbiano rilevanza ai fini del giusto procedimento, evitando lâaggravio partecipativo.
Ciò è a dire che, laddove lâatto abbia raggiunto lo scopo, seppur non osservate le procedure tipicizzate, non è necessaria la ripetizione della fase del procedimento se la parte ha avuto modo di partecipare alla discussione ed allâesame della propria posizione tutelando gli interessi di cui è portatrice.
2 â A fronte dellâeccezione di parte che ha censurato lâomessa comunicazione dellâavvio del procedimento - che ha portato allâapprovazione di un progetto - e non ha consentito la conoscenza piena ed integrale del progetto impedendo di esporre le motivazioni sottese alla richiesta della modifica progettuale, disattendendo le osservazioni per la modifica del tracciato, il giudice (sia di primo grado che dellâappello) ha confermato che la concreta partecipazione, seppur in carenza della comunicazione, sana il vizio potenziale conseguenza dellâomissione.
Laddove, seppur non noviziato individualmente, lâinteressato abbia, di fatto, avuto la possibilità di partecipare ed abbia partecipato attivamente al procedimento, non può sanzionarsi lâattività della pubblica amministrazione.
3 â La dichiarazione di pubblica utilità dellâopera è il presupposto per lâespropriabilità del bene, affievolendo il diritto di proprietà , di talchè - incidendo nellâimmediatezza della sfera giuridica del proprietario - è immediatamente lesiva ed autonomamente impugnabile.
Per essere provvedimento autonomo e finale del procedimento, ma antecedente al procedimento espropriativo è dâobbligo per la pubblica amministrazione dare comunicazione dellâavvio del procedimento seppur la dichiarazione di pubblica utilità avvenga implicitamente con lâapprovazione del progetto.
Laddove lâapprovazione del progetto originario sia assistita da regolarità formale, e solo per la variante sia stata omessa la necessaria comunicazione, ma la parte proprietaria abbia comunque avuto concreta occasione di intervenire nella fase disquisitiva (rappresentando, di fatto, tramite tecnici di fiducia, le necessarie rimostranze) non può essere censurato il comportamento della stazione appaltante.
4 â Né la reiezione delle proposte di diversa soluzione progettuale può essere soggetta a censura per rientrare, la scelta tecnica della localizzazione dellâopera pubblica, nella piena discrezionalità amministrativa soggetta a sindacato giurisdizionale solo nella ipotesi di illogicità e contraddittorietà manifesta.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 25 giugno 2004
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