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INQUINAMENTO ACUSTICO: COMPETENZA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Umbria, Sez. I, sent. 11 novembre 2008 n. 722
Eâ illegittima, per incompetenza, una ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco, ai sensi dellâart. 9, comma 1, della legge n. 447/1995, in materia di inquinamento acustico, atta a ridurre il rumore prodotto da una infrastruttura viaria al fine di garantire il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, nel caso in cui detta ordinanza interessi una strada statale; infatti, una strada statale (nella specie, si trattava di una strada di grande comunicazione, comunemente detta "superstrada") costituisce un servizio pubblico essenziale, per di più di competenza statale e comunque dâinteresse sovracomunale, con la conseguenza che la competenza sulla stessa, ai sensi dellâart. 9, comma 1, della legge n. 447/1995, è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Lâart. 9, comma 1, della legge n. 447/1995, nel prevedere la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico, contiene due elementi di specialità che differenziano le ordinanze stesse rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti genericamente intese: a) il primo elemento di specialità è il riferimento al carattere "eccezionale" della situazione; b) il secondo è il riferimento alla "temporaneità " delle misure ordinate. Eâ pertanto illegittima una ordinanza ex art. 9, comma 1, della legge n. 447/1995, nel caso in cui: a) la situazione non venga descritta nel provvedimento come "eccezionale", e del resto, non sia dato ravvisare elementi che la connotino come tale (nella specie si trattava del rumore prodotto dal normale traffico veicolare su una strada di grande comunicazione, in esercizio da decenni); b) le misure ordinate non si connotino come temporanee.
REGIME PENSIONISTICO RELATIVO AI PUBBLICI DIPENDENTI
- Corte di Giustizia CE, Sez. IV, sent. 13 novembre 2008 (proc. C-46/07)
Contrasta con lâart. 141 Trattato CE la previsione per i pubblici dipendenti italiani di una diversa età pensionabile in funzione del sesso del dipendente.
Data
sabato 15 novembre 2008
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