Indici della Rassegna
Titolo
IMPUGNAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITAâ
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25 novembre 2008 n. 5811;
Riferimenti Normativi:
- Art. 20 della L. 241 del 1990;
- Art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. edilizia).
Testo
Poiché la denuncia di inizio dellâattività edilizia (d.i.a.) si traduce nellâautorizzazione implicita allâeffettuazione dellâattività edilizia deve ritenersi che i terzi possano agire innanzi al Giudice amministrativo, per chiederne lâannullamento, avverso il titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine entro cui lâAmministrazione può impedire gli effetti della d.i.a.
Lâatto di comunicazione dellâavvio dellâattività , a differenza di quanto accade nel caso del silenzio-assenso, disciplinato dallâarticolo 20 della legge 241/90, non è una domanda, ma una informativa, alla quale è subordinato lâesercizio del diritto. Ed il provvedimento, rispetto al quale lâamministrazione potrà esercitare poteri di autotutela, si forma con lâesperimento di un ben delineato modulo procedimentale, allâinterno del quale la d.i.a. costituisce pur sempre una autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dellâintervento, sulla quale la P.A., svolge una attività eventuale di controllo, al tempo stesso prodromica e funzionale al formarsi, a seguito del mero decorso di detto periodo di tempo, del titolo necessario per il lecito dispiegarsi della attività del privato.
Nel caso di d.i.a., anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, lâAmministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori né nel senso di poteri espressione dellâesercizio di una attività di secondo grado (estrinsecantisi nellâannullamento dâufficio e nella revoca); mentre i terzi, che si assumano lesi dal silenzio prestato dallâAmministrazione a fronte della presentazione della d.i.a., si potranno gravare legittimamente non avverso il silenzio stesso, ma, nelle forme dellâordinario giudizio di impugnazione, avverso il titolo, che, formatosi e consolidatosi nei modi di cui sopra, si configura in definitiva come fattispecie provvedimentale a formazione implicita.
Lâart. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (riprodotto dallâart. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 â T.U. edilizia), nel prevedere che la concessione edilizia (oggi permesso di costruire), sia rilasciata âal proprietario dellâimmobile o a chi abbia titolo per richiederloâ, prevede anche che, in sede di rilascio, il Comune è tenuto a verificare la legittimazione soggettiva del richiedente, con il solo limite di non poter procedere dâufficio ad indagini su profili della stessa che non appaiano controversi. E se è vero che il potere-dovere così delineato in capo allâAmministrazione può limitarsi alla verifica dellâesistenza del possesso dellâarea, tale accertamento attiene pur sempre ad un livello minimo di istruttoria, che va superato ed approfondito allorché, problematiche di asserita, indebita, appropriazione del fondo altrui insorgano già allâatto della domanda. Nel caso di specie è stata ritenuta illegittima â per difetto di istruttoria adeguata â una autorizzazione, tacitamente assentita, per il fatto che il Comune non aveva adeguatamente valutato, pur in presenza di contestazioni circa la titolarità dellâarea, il presupposto della disponibilità dellâarea previsto dalle richiamate disposizioni.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 30 novembre 2008
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