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Indici della Rassegna

Titolo
DISTANZE TRA EDIFICI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sez. Giurisdizionale, sent. 12 novembre 2008 n. 930 Riferimenti Normativi: - Art. 873 del codice civile
Testo
E’ illegittimo l’annullamento di una concessione edilizia (nella specie pronunciato d’ufficio in occasione dell’esame di una richiesta di variante), che non sia stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento al titolare della concessione stessa, ove non sussistano o comunque siano stati prospettati motivi di urgenza tali da rendere improcrastinabile il provvedimento.
L’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo non si configura come atto dovuto, salvi casi eccezionali, nel caso in cui incida su posizioni giuridiche soggettive consolidate, atteso che, in tale ipotesi, è sempre dipendente dalla valutazione dei presupposti. Questi sono, oltre alla illegittimità dell’atto da annullare, anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla nuova modifica dell’assetto di interessi, nonché l’approfondita valutazione degli interessi contrapposti, sia pubblici sia privati, coinvolti dall’atto da annullare e dalla nuova situazione giuridica che scaturirebbe dall’annullamento.
L’annullamento in autotutela si qualifica in genere come atto discrezionale, e va preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, in modo tale da porre in grado l’interessato non solo di conoscere l’avvio della procedura, ma anche e soprattutto di prospettare e far valere esattamente quegli interessi privati che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare in comparazione.
Non può essere annullata d’ufficio una licenza edilizia rilasciata da tempo (nella specie all’inizio degli anni settanta), ove risulti realizzata in violazione delle distanze stabilite dall’art. 873 c.c., allorché risulti che il contrasto riguardi norme regolamentari che non erano ancora state emanate al momento del suo rilascio; in tal caso infatti, le conseguenze della violazione delle distanze, non possono che essere di natura essenzialmente civilistica, mentre non può ritenersi che la licenza edilizia in base alla quale fu a suo tempo costruito l’edificio sia, sotto questo profilo, illegittima e suscettibile di annullamento in autotutela, atteso che, nell’ipotesi prospettata, la licenza stessa non si appalesa contraria a norme edilizie vigenti all’atto della sua emanazione. Le norme pubblicistiche in tema di distanze degli edifici sono da ritenere di ordine pubblico, essendo dettate espressamente per garantire la salubrità dell’assetto urbanistico, per garantire, cioè, la sussistenza di uno spazio tra costruzioni sufficiente a permettere la circolazione dell’aria e l’eliminazione della umidità. Pertanto, in sede di esame di una richiesta di variante relativa ad un edificio realizzato allorché le norme regolamentari non erano ancora in vigore, legittimamente la P.A. verifica il rispetto delle distanze in base alla normativa vigente; infatti, ogni concessione o permesso di costruire richiesto dopo l’emanazione del regolamento deve essere assentito alla luce di questo, anche se opera su una costruzione che, all’epoca, proprio per l’assenza della nuova norma, poteva considerarsi legittima.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 30 novembre 2008
 
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