Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, sent. 24 novembre 2008 n. 10565
Testo
Con il gravame introduttivo ed il successivo atto di motivi aggiunti l’Ati ricorrente impugna il procedimento di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento e ristrutturazione di un ospedale e realizzazione di un nuovo presidio.
La ricorrente lamenta la legittimità dell’intera procedura di valutazione posta in essere da una commissione nominata in violazione dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2007. La stazione appaltante:
a. non ha verificato l’assenza in organico di risorse interne dotate di adeguata professionalità (comma 8°);
b. ha nominato un professionista esterno senza esperire la procedura di scelta nell’ambito di elenchi formati "sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali";
c. non ha effettuato alcuna motivazione sull’esperienza dei commissari, né nello specifico settore dei lavori, come prescrive il secondo comma del ricordato articolo 84.
L’irregolare nomina e composizione della Commissione giudicatrice è idonea a viziare l’esito del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale in quanto l’art. 84 del d.lgs n. 163/2006, a tutela dell’imparzialità dei giudizi, impone:
-) che gli stessi componenti debbano preliminarmente dichiarare la eventuale sussistenza di cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile (7° comma);
-) che "I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta".
-) che i commissari diversi dal presidente qualora non siano scelti tra funzionari delle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, possono essere individuati -- con l’applicazione del criterio della rotazione -- solo tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza (8° comma).
Ciò posto il ricorso a commissari "esterni" è consentito solamente in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità; ovvero negli altri casi previsti dal regolamento, e dunque come criterio sussidiario.
Deve dunque darsi specificamente atto, nel provvedimento di nomina, della sussistenza del presupposto legale per il ricorso a professionalità esterne quale nella specie l’insufficienza delle necessarie professionalità all’interno della stazione. La norma infatti consente di ricorrere ad estranei solo "in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità" da parte del responsabile del procedimento.
La stazione appaltante non gode dunque di una discrezionalità assoluta relativamente alla nomina dei soggetti che può designare quali componenti della commissione valutatrice, perché la norma delimita in maniera assoluta le categorie nell’ambito delle quali può essere esercitata la sua discrezionalità di scelta; in sintesi, possono essere dipendenti della stazione appaltante non coinvolti nel procedimento, ovvero dipendenti di altre amministrazioni, o ancora professionisti o professori universitari individuati in base alle terne.
Le particolari garanzie procedimentali poste dal legislatore delegato sono propriamente dirette ad assicurare l’imparzialità e la tendenziale terzietà del giudizio della commissione aggiudicatrice, sono logicamente ancorate alla presupposizione che la nomina della commissione abbia una diretta influenza con la fase della valutazione delle offerte tecniche.
In ogni caso, in relazione alle finalità perseguite dalla norma, la procedura di cui all’art. 84 ottavo comma (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) costituisce un paradigma inderogabile.
In conseguenza la violazione delle regole sulla nomina della commissione si risolvono nella messa in pericolo sia della par condicio tra i concorrenti, che dell’imparzialità della scelta finale. Ed è per questo quindi che deve essere considerata illegittima la individuazione dei componenti al di fuori delle categorie specificamente indicate dalla legge a far parte delle commissioni aggiudicatrici nelle gare d’appalto.
Tale violazione, di rilievo esclusivamente procedimentale (ma non formalistico), prescinde quindi da ogni considerazione circa la specifica professionalità, competenza e serietà dei soggetti in concreto nominati.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 30 novembre 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa