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Titolo
Eâ ILLEGITTIMO IL BANDO DI UNA GARA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELLâOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÃ VANTAGGIOSA CHE NON SPECIFICHI I CRITERI ED I SOTTO-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sent. 23 ottobre 2008 n. 10913
Testo
Il Consiglio Regionale del Lazio indiceva una procedura ristretta accelerata per lâappalto del servizio di pulizia e servizi accessori presso sede e uffici dellâamministrazione.
La lettera di invito stabiliva che lâappalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa, in conformità allâart. 83 del codice dei contratti, valutata con riferimento ai criteri di "prezzo" e "qualità ".
Avverso lâaggiudicazione e gli atti della relativa procedura di gara ricorre una società non aggiudicataria censurando la violazione dellâart. 83, quarto comma del decreto legislativo n. 163 del 2006, per mancata specificazione analitica â in sede di lex specialis di gara â dei criteri di valutazione dellâofferta ossia denunciava la mancata fissazione di sub criteri e sub punteggi che delimitassero la discrezionalità della stazione appaltante, così come è lamentata la mancanza di una ripartizione dei parametri di valutazione e dei corrispondenti punteggi che sia talmente analitica da delimitare il giudizio della Commissione nellâambito di un punteggio minimo e massimo.
Dispone lâart. 83 del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 2006) â rubricato "Criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa" - che quando il contratto è affidato, come nel caso di specie, con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dellâofferta, pertinenti alla natura, allâoggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità ; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività ; h) il servizio successivo alla vendita; i) lâassistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) lâimpegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento.
La norma in esame, inoltre, prescrive che il medesimo bando di gara elenchi i criteri di valutazione e precisi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo allâelemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
Ed ancora, ai sensi del quarto comma dellâart. 83 di cui trattasi, il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi (ove poi la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi lâincarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara).
Infine la norma prevede pure, nel testo ratione temporis vigente, che la commissione giudicatrice, prima dellâapertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui attenersi per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando (disposizione questâultima poi soppressa dalla lettera u) del comma 1 dellâart. 1, D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152).
Ciò posto, osserva il Collegio come nel passato si era consolidato il principio secondo il quale eventuali specificazioni o integrazioni dei criteri di valutazione indicati dal bando di gara o dalla lettera d'invito ben potevano essere configurati dalle commissioni giudicatrici, seppure soltanto prima della apertura delle buste relative alle offerte e ciò indipendentemente dalla circostanza che i componenti la commissione avevano concretamente preso conoscenza delle offerte stesse.
Di conseguenza, si affermava come la commissione giudicatrice di una gara pubblica poteva legittimamente introdurre elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dal bando di gara o dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite, ove ciò si fosse reso necessario per una più esatta valutazione delle offerte medesime e sempre a condizione che a tale determinazione di sottocriteri di valutazioni si fosse addivenuti prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte.
Va oggi segnalato come tale orientamento debba essere sottoposto a rivisitazione in seguito allâentrata in vigore del richiamato art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
La disposizione di cui al quarto comma dellâarticolo 83, infatti, sembra portare all'estremo la limitazione della discrezionalità della commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l'illegittimità di una lex specialis che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell'offerta da considerare ed all'attribuzione dei punteggi).
Data
domenica 30 novembre 2008
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