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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, Sent. 27 novembre 2008 n. 1535 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
E’ legittimo il provvedimento di diniego relativo ad una istanza di accesso agli atti effettuata da alcuni consiglieri comunali rivolta ad un controllo generalizzato dell’attività del Comune.

L’art. 22 della L. 241/1990, come novellato dalla L. 15/2005, individua per “interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusivi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione, giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”; il comma 3 dell’art. 24 esclude “l’accesso qualora tali istanze risultino preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle amministrazioni pubbliche ”.
In base a tale disciplina, il diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi è in capo a chi è titolare di un interesse qualificato che agisce per la tutela di una propria situazione giuridica, pubblica o privata.
Tale condizione richiesta prescinde dalla qualifica del soggetto richiedente, il quale può anche ricoprire una carica pubblica, come quella del consigliere comunale.

Anche tale soggetto deve attenersi al rispetto delle regole sopra riportate, non potendo richiedere un numero elevato ed indiscriminato di atti amministrativi.
In tal caso, infatti, l’istanza è da considerare inammissibile in quanto predisposta ad effettuare un controllo generalizzato dell’attività del comune.
La richiesta, così come formulata ed articolata non risulta correlata all’espletamento del mandato politico, qualora il richiedente non provi un interesse diretto, concreto ed attuale all’ottenimento dei provvedimenti legati all’incarico elettivo.
Pur riconoscendo ai consiglieri comunali una particolare posizione rispetto ai cittadini privati, l’esercizio del mandato non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di diritto di accesso ai documenti e non implica che l’amministratore, utilizzando il ruolo ricoperto possa porre in essere comportamenti ostruzionistici o paralizzare l’attività amministrativa con istanze che aggravino il lavoro degli uffici o abbiano come unico obiettivo il controllo generalizzato dell’attività amministrativa espressamente vietato dall’art. 24 comma 3 L. 241/1990.
Sulla base di quanto sopra, è legittimo un provvedimento di diniego all’accesso agli atti pur se formulato da un consigliere comunale, qualora la richiesta non risulti compatibile con quanto previsto dalla normativa vigente.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 30 novembre 2008
 
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