Indici della Rassegna
Titolo
INCARICHI PROFESSIONALI E RESPONSABILITÃ
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Carte dei Conti, Sez. Giur. Regione Sicilia
Testo
Con la sentenza qui in analisi il giudice contabile nel procedere ad una esatta ricostruzione evolutiva della materia ha dato applicazione alle elaborazioni e consolidamenti dei principi già tradotti in diritto positivo.
Lo spunto è tale da consentire di formulare una sintesi degli elementi che hanno caratterizzato lâattività delle amministrazioni nellâeccesso di incarichi e che hanno portato il legislatore ad imporre limitazioni a garanzia âdel preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblicaâ.
I vincoli normativi che imperativamente presidiano i conferimenti di incarichi di collaborazione a professionisti esterni allâente impongono precise e puntuali verifiche della conformità ai parametri dettati soprattutto in materia di lavori pubblici.
Nella disciplina di settore non è configurabile alcuna possibilità di accedere ad incarichi di ausilio nella progettazione esecutiva. La L. 109/1994 e il DPR n. 554/1999 (fonti normative rilevanti ratio temporis) non contenevano alcuna previsione abilitativa in tal senso, proprio per lâesigenza di concentrare la responsabilità della progettazione in capo ad un unico centro decisionale rappresentato dal progettista.
La stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è pervenuta a riconoscere che «la âconsulenzaâ di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è ammissibile alla luce della vigente normativa vigenteâ.
Ne consegue che laddove nel conferimento degli incarichi non risultano esplicitati i connotati di alta specializzazione inerenti gli incarichi, ovvero sia omessa la verifica lâeffettiva insussistenza di risorse interne ( mediante una concreta valutazione dei livelli di esperienza e di adeguatezza delle cognizioni specialistiche dei tecnici dipendenti), ovvero delle indisponibilità delle dette risorse (medesima od altra articolazioni dellâente) lâatto di affidamento dellâincarico va reputato gravemente illegittimo.
Se, poi, nella scelta di accedere a professionisti esterni non risulti una congrua specificazione dellâattività richiesta e non sia percepibile lâinerenza qualitativa dellâesperienza maturata dei consulenti rispetto allâattività richiesta neppure con riferimento alla durata minima dellâesperienza professionale e non siano stati esplicitati i parametri in base ai quali è stato quantificato il compenso professionale ed omesso ogni riferimento ai parametri per la definizione del compenso è indubbio che lâillegittimità amministrativa del procedimento è tale da fugare ogni ipotesi di esimente anche al fine della determinazione del danno.
Si tenga conto che i limiti al conferimento degli incarichi a soggetti esterni sono posti a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata gestione delle risorse e degli equilibri di finanza pubblica attraverso la fissazione di tetti quantitativi alla spesa, anche mediante lâimposizione di vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e procedure che legittimano lâesborso.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 30 novembre 2008
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