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Indici della Rassegna

Titolo
INCARICHI PROFESSIONALI E RESPONSABILITÀ
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Carte dei Conti, Sez. Giur. Regione Sicilia
Testo
Con la sentenza qui in analisi il giudice contabile nel procedere ad una esatta ricostruzione evolutiva della materia ha dato applicazione alle elaborazioni e consolidamenti dei principi già tradotti in diritto positivo.
Lo spunto è tale da consentire di formulare una sintesi degli elementi che hanno caratterizzato l’attività delle amministrazioni nell’eccesso di incarichi e che hanno portato il legislatore ad imporre limitazioni a garanzia “del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica”.
I vincoli normativi che imperativamente presidiano i conferimenti di incarichi di collaborazione a professionisti esterni all’ente impongono precise e puntuali verifiche della conformità ai parametri dettati soprattutto in materia di lavori pubblici.
Nella disciplina di settore non è configurabile alcuna possibilità di accedere ad incarichi di ausilio nella progettazione esecutiva. La L. 109/1994 e il DPR n. 554/1999 (fonti normative rilevanti ratio temporis) non contenevano alcuna previsione abilitativa in tal senso, proprio per l’esigenza di concentrare la responsabilità della progettazione in capo ad un unico centro decisionale rappresentato dal progettista.
La stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è pervenuta a riconoscere che «la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è ammissibile alla luce della vigente normativa vigente”.
Ne consegue che laddove nel conferimento degli incarichi non risultano esplicitati i connotati di alta specializzazione inerenti gli incarichi, ovvero sia omessa la verifica l’effettiva insussistenza di risorse interne ( mediante una concreta valutazione dei livelli di esperienza e di adeguatezza delle cognizioni specialistiche dei tecnici dipendenti), ovvero delle indisponibilità delle dette risorse (medesima od altra articolazioni dell’ente) l’atto di affidamento dell’incarico va reputato gravemente illegittimo.
Se, poi, nella scelta di accedere a professionisti esterni non risulti una congrua specificazione dell’attività richiesta e non sia percepibile l’inerenza qualitativa dell’esperienza maturata dei consulenti rispetto all’attività richiesta neppure con riferimento alla durata minima dell’esperienza professionale e non siano stati esplicitati i parametri in base ai quali è stato quantificato il compenso professionale ed omesso ogni riferimento ai parametri per la definizione del compenso è indubbio che l’illegittimità amministrativa del procedimento è tale da fugare ogni ipotesi di esimente anche al fine della determinazione del danno.
Si tenga conto che i limiti al conferimento degli incarichi a soggetti esterni sono posti a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata gestione delle risorse e degli equilibri di finanza pubblica attraverso la fissazione di tetti quantitativi alla spesa, anche mediante l’imposizione di vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e procedure che legittimano l’esborso.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 30 novembre 2008
 
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