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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
GARA ED INDICAZIONE DEL PREZZO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, sent. 20 novembre 2008 n. 10474
Nella licitazione privata tenuta con il sistema dell'offerta di prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, l'avvenuta indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della domanda di partecipazione, atteso che l'indicazione in lettere non riveste una valenza puramente formale, essendo essa destinata non soltanto a discriminare fra le offerte dei concorrenti nella fase dell'aggiudicazione, ma anche a produrre i suoi effetti per tutta la durata del rapporto fra aggiudicatario ed Amministrazione, concorrendo a dirimere qualsiasi controversia possa insorgere in merito ai prezzi offerti delle singole voci di cui si compone l'oggetto dell'appalto e quindi essendo finalizzata alla certezza dell'offerta nel corso dell'intera durata del rapporto.

DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 21 novembre 2008 n. 27673
Il danno cagionato dalla fauna selvatica - che, ai sensi della l. 27 dicembre 1977 n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato - non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente pubblico (1).
Non può essere accolta una domanda, avanzata nei confronti della Regione, di risarcimento del danno, determinato, nei confronti di un utente della strada, da un esemplare della c.d. fauna selvatica (nella specie, l’incidente stradale era stato determinato dal fatto che un passero si era introdotto nell’abitacolo dell’autovettura in circolazione, tramite il finestrino aperto della stessa), nel caso in cui il danneggiato non abbia dimostrato che il luogo del sinistro stradale fosse frequentato abitualmente da animali selvatici, in modo tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti, in modo tale da allertare le autorità preposte, e da imporre all’ente proprietario della strada stessa l’obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale del pericolo; in tal caso, infatti, il sinistro non può essere riconducibile a comportamenti imputabili alla Regione.
Autore
Data
domenica 30 novembre 2008
 
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