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Titolo
ACQUISIZIONE SANANTE
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27 novembre 2008 n. 5854; Riferimenti Normativi: - Art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; - Art. 295 del c.p.c.
Testo
Ad avviso del Collegio la pendenza di una causa di risarcimento danni da occupazione usurpativa impedisce la preliminare definizione dell’azione di annullamento dell’atto emesso dall’Amministrazione ex art. 43 del D.P.R. n. 327/01 (il quale prevedendola acquisizione sanante dispone che l’effetto acquisitivo si fonda non già sull’irreversibile trasformazione del fondo, ma sull’intervento successivo dell’Amministrazione che, chiamata ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi – del proprietario alla restituzione dell’immobile ormai trasformato e dell’Amministrazione al mantenimento dell’opera pubblica -, privilegia questi ultimi, previa valutazione degli “interessi in conflitto”, con riguardo all’assetto reale del nuovo ed ormai inscindibile compendio, al fine di poterlo configurare come un bene demaniale o patrimoniale indisponibile), almeno per la parte in cui l’impugnazione ponga questioni attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del risarcimento.
Ciò perché, se pure nessuna pregiudizialità é prevista dalla legge tra le due azioni, il fatto che la determinazione così compiuta dall’Amministrazione non pregiudichi, per espressa volontà del legislatore, “l’eventuale azione già proposta”, significa che tra il diritto al risarcimento del danno fatto valere in sede giudiziale (nel caso di specie dinanzi al Giudice ordinario, sull’appartenenza al quale della giurisdizione sulla domanda proposta non spetta certo a questo Consiglio, neppure in via incidentale, pronunciarsi) ed il diritto stesso come riconosciuto in sede amministrativa, prevale la scelta, compiuta dall’interessato e restante nella sua esclusiva disponibilità, della via giudiziaria, adita per il riconoscimento del diritto stesso, sul quale non è pertanto, in tal caso, in alcun modo in grado di incidere il sopravvenuto atto amministrativo di attribuzione del risarcimento.
Quanto sopra comporta che la causa debba essere sospesa, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di detto giudizio in ordine alla esperita azione risarcitoria, all’esito del quale risulterà rientrare nella disponibilità della parte attorea la preliminare valutazione della persistenza dell’interesse all’annullamento dell’atto di acquisizione del terreno di cui trattasi per la parte relativa alla liquidazione del danno subito dal privato per effetto della precedente condotta dell’Amministrazione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 dicembre 2008
 
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