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Indici della Rassegna

Titolo
ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 26 novembre 20089 n. 3938 - - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 28 maggio 2004 n. 3463
Testo
Gli atti di annullamento in autotutela di un provvedimento deve essere congruamente motivato.

Rientra nei poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione quello di procedere ad una rivalutazione degli interessi coinvolti in un procedimento amministrativo.
In materia di contratti della p. a., il potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento in specifiche motivazioni di carattere collettivo e non trova ostacoli nell’esistenza di una eventuale aggiudicazione.
Poiché tali atti incidono sulla credibilità, affidabilità e capacità dell’Ente Locale di gestire la cosa pubblica, tutti gli atti di annullamento o revoca debbono essere motivati.
Tale obbligo è applicabile quando si tratti di modificare, in sede di autotutela clausole del bando precedentemente pubblicato.
Il bando, infatti, genera in capo alle imprese partecipanti alle gare un affidamento non inferiore a quello generato da eventuali atti negoziali.
L’autotutela differisce dalla rettifica, poiché quest’ultima va a correggere errori materiali nella formulazione originaria delle clausole del bando, che come tale non necessita di particolare motivazione se non quella rappresentata dall’indicazione del predetto errore.
L’annullamento invece consiste nella rettifica di un requisito di partecipazione – valutazione ed a fronte di tale intervento che incide sulle legittime aspettative dei partecipanti, l’amministrazione è tenuta ad assolvere con lealtà un preciso obbligo di motivazione, indicando l’errore di diritto, il profilo di illegittimità delle clausole originarie rimosse e l’ interesse pubblico concreto all’annullamento.
Il provvedimento in quanto adottato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse deve necessariamente esternare i motivi, la nuova situazione e valutazione cui fa riferimento la L. 241/1990.
La compiuta motivazione deve supportare qualsiasi atto in modo idoneo ed adeguato in considerazione altresì del tempo trascorso in quanto “ il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un congruo termine, tenendo conto dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto ” (art. 21 L. 241/1990).
A maggior ragione, tale rispetto della normativa deve intervenire quando l’intervento va a derogare al fondamentale principio di massima partecipazione possibile al procedimento.
E’ quindi da considerare annullamento e non rettifica una modificazione di un requisito del bando di partecipazione alla gara di appalto originariamente previsto.
Per tale motivo trattandosi di significativa modificazione che incide sulle legittime aspettative dei partecipanti alla gara, l’Amministrazione, a pena di illegittimità non solo deve indicare l’errore di diritto ed il profilo di illegittimità della clausola rimossa, ma altresì l’interesse pubblico concreto all’annullamento della clausola del bando.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 15 dicembre 2008
 
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