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Indici della Rassegna

Titolo
Il concetto di "regolarizzazione" va distinto da quello di "integrazione documentale"
Argomento
Concorsi
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 giugno 2004, n. 4345)
Testo

? Il Fatto

Il ricorrente impugnava una sentenza del Tar avente ad oggetto l'approvazione, da parte del Comune, della graduatoria generale di merito di un concorso per titoli ed esami, lamentando il mancato riconoscimento della preferenza - contemplata dall'art. 5, comma 4, n. 13, D.P.R. n. 3/1957 - in favore dei figli dei mutilati ed invalidi per servizio (alla quale il ricorrente dichiarava di appartenere).
Il Tar, fatte proprie le eccezioni sollevate dal Comune, sosteneva che dalla documentazione presentata dal ricorrente non emergeva alcun legame di parentela che giustificasse l'applicazione della preferenza suddetta.


? Il Principio

La questione, sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, è stata occasione per poter affrontare la questione circa le possibili interferenze tra il dovere dell'Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti ad una selezione concorsuale.

Nell'ambito dei concorsi pubblici, per principio generale, il concetto di "regolarizzazione" deve essere distinto da quello di "integrazione documentale".

? Integrazione documentale: incide sul contenuto sostanziale del documento sottoposto a verifica, non è mai consentita in quanto si risolverebbe in una effettiva lesione del principio di pari trattamento tra i concorrenti;

? Regolarizzazione documentale: il documento regolarizzabile preesiste all'intervento dell'Amministrazione ed è già completo di tutti gli elementi necessari a provare il titolo o la qualità, richiesta dal bando ed in possesso del candidato. La regolarizzazione attiene, pertanto, esclusivamente a circostanze



o elementi estrinseci al contenuto del documento comprovante il possesso del titolo e, dunque, "da essa non può scaturire alcuna lesione della par condicio ogniqualvolta il titolo effettivamente esista e sia stato tempestivamente allegato e prodotto nei termini fissati per la presentazione della domanda di concorso".

L'Amministrazione, in forza del principio generale, ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), Legge n. 241/1990 (ma già in precedenza affermato in maniera pressoché univoca dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento specifico ai concorsi pubblici), deve sempre consentire, nelle procedure concorsuali ad impieghi pubblici, la regolarizzazione delle attestazioni di status o di qualità prescritte dal bando, sussistendo l'esigenza di accordare preferenza all'accertamento effettivo del possesso del titolo tempestivamente prodotto.

Detto modo di procedere non lede in alcun modo il principio di imparzialità ed, anzi, al contrario, ne rappresenta un'applicazione equa e ragionevole, purchè resti immodificata la sostanza del contenuto del documento.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 25 giugno 2004
 
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