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Indici della Rassegna

Titolo
LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI: GIURISDIZIONE
Argomento
Giurisdizione
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9 dicembre 2008 n. 6060; Riferimenti Normativi: - Art. 3, lett. b) del D.L. n. 223/06 (Decreto Bersani) convertito in L. n. 248/06; - Art. 31 del c.p.c.
Testo
Va premesso che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo un ricorso avverso la delibera con la quale è stato approvato il piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici, a nulla rilevando che, assieme alla delibera, è stata impugnata anche una sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell’accertata violazione della relativa disciplina, atteso che tale impugnativa viene in rilievo in via consequenziale e la sua valutazione di merito è destinata a subire le conseguenze del giudizio sulla contestata presupposta normativa di riferimento, con conseguente carattere accessorio di tale controversia ai sensi dell’art. 31 c.p.c.
Nello specifico le disposizioni che hanno eliminato i limiti di distanze tra esercizi commerciali contenute nell’art. 3, lett. b), del D.L. n. 223/06 (c.d. decreto Bersani 1), convertito in L. n. 248/06, sono applicabili a tutte quelle attività economiche che una specifica norma legislativa statale o regionale non sottopone a particolare regolamentazione.
E’ illegittima la delibera con la quale un Comune, nell’approvare il piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici, ha imposto alcuni limiti di distanza tra i punti di distribuzione della stampa gratuita e quelli di vendita della stampa quotidiana e periodica, in violazione del principio di libertà economica, nonché delle disposizioni di cui all’art. 3, lett. b), del D.L. n. 223/06.
Ha osservato in proposito la Sez. V che la legislazione recente è orientata, proprio ai fini della tutela della libertà di concorrenza, alla rimozione di alcuni limiti regolamentari alle attività produttive e commerciali, quali parametri numerici e distanze minime tra esercizi.
In particolare, le disposizioni di cui all’art. 3, lett. b) D.L. 223/06, in quanto rivolte all’eliminazione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, sono espressione del principio di libertà di concorrenza, che è applicabile non solo alle attività commerciale individuate nel D.Lgs. n. 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande ma anche a tutte quelle attività economiche che una specifica norma legislativa statale o regionale non sottopone a specifica regolamentazione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 dicembre 2008
 
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