Indici della Rassegna
Titolo
SILENZIO RIFIUTO DELLA P.A.
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma sez. III, sentenza 3 dicembre 2008 n. 10946;
Riferimenti Normativi:
- Art. 2, 7 e 13 della L. n. 241/90;
- Art. 21 bis della L. n. 1034/71.
Testo
Il ricorso ex art. 2 della L. 241 del 1990 avverso il silenzio-rifiuto della P.A. è proponibile solo nei confronti delle omissioni di attività amministrative (cioè in relazione allâomessa adozione di provvedimenti che hanno specifici destinatari) e non anche per lâomessa adozione di atti normativo-regolamentari, nei quali la P.A. esprime scelte di natura politica, ossia aventi valenza generale.
Ha osservato in proposito il T.A.R. Lazio che per poter qualificare come silenzio impugnabile un comportamento asseritamente omissivo della P.A. occorre una attività amministrativa in senso stretto esercitata dai pubblici poteri e una norma attributiva del potere che definisca, in maniera specifica, anche la correlata posizione individuale del cittadino che fronteggia il potere pubblico, di modo che allo stesso possa riconoscersi il diritto di agire a tutela del proprio interesse.
Al contrario, quando la norma attribuisce allâAutorità pubblica un potere discrezionale che si deve tradurre nellâadozione di atti normativo-regolamentari, non può essere riconosciuta ai cittadini una posizione differenziata, che li abiliti ad impugnare il silenzio dellâAutorità stessa che omette o ritarda lâesercizio del potere.
Dâaltra parte, che lâesercizio del potere regolamentare, per inconfigurabilità al riguardo di un silenzio rifiuto impugnabile, sia escluso dallâambito applicativo di cui allâart. 21 bis della L. 1034/71, trova conferma sulla base di una lettura sistematica della stessa legge sul procedimento n. 241/90, ed in particolare degli artt. 7 e 13, che pongono, rispettivamente, la regola generale sulla partecipazione al procedimento amministrativo e le eccezioni a tale regola. Al riguardo, lâart. 13, comma 1, della L. n. 241/90 esclude che le regole sulla partecipazione si applichino nei confronti dellâattività amministrativa diretta allâadozione di atti normativi.
Nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Codacons avverso lâasserito silenzio-rifiuto che si sarebbe formato sullâistanza-diffida rivolta al Ministero dellâEconomia e delle Finanze e al Ministero della Solidarietà Sociale ai fini dellâadozione, nel termine di 30 giorni previsto dallâart. 2 della L. 241/90, del regolamento attuativo di cui allâart. 2, comma 475, della legge finanziaria 2008, istitutivo del Fondo di solidarietà per i mutui per lâacquisto della prima casa.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 dicembre 2008
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