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Indici della Rassegna

Titolo
SILENZIO RIFIUTO DELLA P.A.
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma sez. III, sentenza 3 dicembre 2008 n. 10946; Riferimenti Normativi: - Art. 2, 7 e 13 della L. n. 241/90; - Art. 21 bis della L. n. 1034/71.
Testo
Il ricorso ex art. 2 della L. 241 del 1990 avverso il silenzio-rifiuto della P.A. è proponibile solo nei confronti delle omissioni di attività amministrative (cioè in relazione all’omessa adozione di provvedimenti che hanno specifici destinatari) e non anche per l’omessa adozione di atti normativo-regolamentari, nei quali la P.A. esprime scelte di natura politica, ossia aventi valenza generale.
Ha osservato in proposito il T.A.R. Lazio che per poter qualificare come silenzio impugnabile un comportamento asseritamente omissivo della P.A. occorre una attività amministrativa in senso stretto esercitata dai pubblici poteri e una norma attributiva del potere che definisca, in maniera specifica, anche la correlata posizione individuale del cittadino che fronteggia il potere pubblico, di modo che allo stesso possa riconoscersi il diritto di agire a tutela del proprio interesse.
Al contrario, quando la norma attribuisce all’Autorità pubblica un potere discrezionale che si deve tradurre nell’adozione di atti normativo-regolamentari, non può essere riconosciuta ai cittadini una posizione differenziata, che li abiliti ad impugnare il silenzio dell’Autorità stessa che omette o ritarda l’esercizio del potere.
D’altra parte, che l’esercizio del potere regolamentare, per inconfigurabilità al riguardo di un silenzio rifiuto impugnabile, sia escluso dall’ambito applicativo di cui all’art. 21 bis della L. 1034/71, trova conferma sulla base di una lettura sistematica della stessa legge sul procedimento n. 241/90, ed in particolare degli artt. 7 e 13, che pongono, rispettivamente, la regola generale sulla partecipazione al procedimento amministrativo e le eccezioni a tale regola. Al riguardo, l’art. 13, comma 1, della L. n. 241/90 esclude che le regole sulla partecipazione si applichino nei confronti dell’attività amministrativa diretta all’adozione di atti normativi.
Nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Codacons avverso l’asserito silenzio-rifiuto che si sarebbe formato sull’istanza-diffida rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Solidarietà Sociale ai fini dell’adozione, nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. 241/90, del regolamento attuativo di cui all’art. 2, comma 475, della legge finanziaria 2008, istitutivo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 dicembre 2008
 
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