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Indici della Rassegna

Titolo
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Abstract
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Testo
REQUISITI PSICO – ATTITUDINALI NEI CONFRONTI DI VIGILE URBANO: GIURISDIZIONE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, sent. 19 dicembre 2008 n. 1098
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non già a quella del giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del giudizio di inidoneità, espresso dall’apposita commissione per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali, nei confronti di un vigile urbano, in merito alla detenzione dell’arma di servizio; tale controversia, infatti, riguarda una vicenda interna relativa al rapporto di pubblico impiego dei dipendenti del Corpo di polizia municipale, i quali rientrano pacificamente tra i pubblici dipendenti, le cui questioni risultano interamente devolute, ratione materiae, al g.o., indipendentemente dalla natura dei provvedimenti posti in essere dall’amministrazione.
NATURA INTERPRETATIVA DELLE NORME E GIUDICATO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, Sez. Giurisdizionale, sent. 15 dicembre 2008 n. 1050
Una norma ha natura interpretativa solo quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca o precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili, essendo sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge rientri fra le varianti compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore.
Il giudicato non può essere rimesso in discussione da norme successivamente intervenute; diversamente, sarebbe consentito al legislatore di vanificare la funzione giurisdizionale, dando ai rapporti un assetto diverso e sostitutivo di quello determinato attraverso la pronuncia del giudice divenuta definitiva. Invero, l’effetto preclusivo del giudicato sancito dall’art. 2909 cod. civ. - a garanzia della certezza dei rapporti giuridici - costituisce principio fondamentale dell’ordinamento e, come tale, non può essere posto nel nulla da altre norme che pretendano di disciplinare diversamente il caso che ha formato oggetto di giudicato. Resta fermo che, qualora intervenga una disposizione di legge che esplicitamente modifichi il contenuto precettivo di un determinato giudicato, dovrà darsi applicazione a tale disposizione sopravvenuta fino a che essa non sia dichiarata incostituzionale.
Ove il ricorso per l'esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale che assegna rilevanza al fatto costitutivo sopravvenuto.
PROCEDURA DURC – CHIARIMENTI
Riferimenti Normativi:
- Ministero del Lavoro, Circolare 15 dicembre 2008, n. 34/2008
Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare avviata con il decreto legislativo n. 276/2003, l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha previsto che “i benefici normativi contributivi previstii dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Ai fini della individuazione di tali benefici questo Ministero ha già emanato le relative istruzioni, fornendo peraltro un elenco indicativo dei benefici di carattere contributivo subordinati al rispetto delle citate condizioni.
Si avverte ora l’esigenza, d’intesa con INPS e INAIL, di fornire ulteriori chiarimenti, legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei predetti benefici ed agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro, sia alla applicazione del disposto di cui all’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento “gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato (…), invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni”.

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Data
lunedì 15 dicembre 2008
 
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