Indici della Rassegna
Titolo
REVOCA DELLâAGGIUDICAZIONE ED EFFETTI SUL RAPPORTO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 17 dicembre 2008 n. 6264;
Testo
Eâ illegittimo il comportamento della pubblica amministrazione che, dopo la pubblicazione del bando di gara e lâespletamento della selezione, pervenga ad accordi con le organizzazioni sindacali per il trasferimento del personale già in servizio presso lâaggiudicataria e senza che questâultima abbia partecipato alle trattative. Dette decisioni, infatti, vanno ad incidere sullâorganizzazione dellâimpresa compromettendo gli equilibri insiti nellâanalisi dei costi sulla base dei quali era stata formulata lâofferta.
Il giudicante ha annullato quindi la revoca dellâaggiudicazione - disposta (dalla stazione appaltante) sul presupposto di un asserito inadempimento dellâaggiudicataria che non avrebbe avviato il servizio â reputando che fossero riconoscibili gli elementi della responsabilità precontrattuale per violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Infatti anche nella fese precontrattuale lâente pubblico è tenuto allâosservanza del dovere di lealtà , salvaguardando lâaffidamento dellâaltra parte contraente pur se il fine che lâamministrazione vuole perseguire sia astrattamente condivisibile.
Ma poiché lâaggiudicatario era stato estromesso dalle trattative ed anzi le stesse erano state condotte e portate a compimenti quando lâofferta era già stata formulata e aggiudicato il servizio, lâimpresa si troverebbe a gestire attività secondo unâorganizzazione stravolta rispetto a quanto proposto in sede di gara, impedendo la corretta prosecuzione del rapporto e la gestione del servizio con discredito di essa partecipante e danni per la stessa utenza pubblica.
Lâannullamento dellâatto di revoca impone allâamministrazione lâaggiudicazione alla società risultata aggiudicataria con esclusione del risarcimento per equivalente pecuniario.
Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, giusto ormai consolidato orientamento, è limitato al rimborso delle spese sostenute nel corso delle trattative al fine della conclusione del contratto ed al ristoro delle perdite subite per non aver potuto conseguire la stipulazione di altri contratti più vantaggiosi dovendo garantire il servizio poi risultato revocato.
Ma detto risarcimento, per entrambe le voci di danno, è ammissibile solo se sia data prova delle spese sostenute e dei contratti non altrimenti potuti stipulare.
Il mancato rispetto dellâonere della prova impedisce al giudice di poter accedere alla domanda di ristoro.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
mercoledì 31 dicembre 2008
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