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Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ED EFFETTI SUL RAPPORTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 17 dicembre 2008 n. 6264;
Testo
E’ illegittimo il comportamento della pubblica amministrazione che, dopo la pubblicazione del bando di gara e l’espletamento della selezione, pervenga ad accordi con le organizzazioni sindacali per il trasferimento del personale già in servizio presso l’aggiudicataria e senza che quest’ultima abbia partecipato alle trattative. Dette decisioni, infatti, vanno ad incidere sull’organizzazione dell’impresa compromettendo gli equilibri insiti nell’analisi dei costi sulla base dei quali era stata formulata l’offerta.
Il giudicante ha annullato quindi la revoca dell’aggiudicazione - disposta (dalla stazione appaltante) sul presupposto di un asserito inadempimento dell’aggiudicataria che non avrebbe avviato il servizio – reputando che fossero riconoscibili gli elementi della responsabilità precontrattuale per violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Infatti anche nella fese precontrattuale l’ente pubblico è tenuto all’osservanza del dovere di lealtà, salvaguardando l’affidamento dell’altra parte contraente pur se il fine che l’amministrazione vuole perseguire sia astrattamente condivisibile.
Ma poiché l’aggiudicatario era stato estromesso dalle trattative ed anzi le stesse erano state condotte e portate a compimenti quando l’offerta era già stata formulata e aggiudicato il servizio, l’impresa si troverebbe a gestire attività secondo un’organizzazione stravolta rispetto a quanto proposto in sede di gara, impedendo la corretta prosecuzione del rapporto e la gestione del servizio con discredito di essa partecipante e danni per la stessa utenza pubblica.
L’annullamento dell’atto di revoca impone all’amministrazione l’aggiudicazione alla società risultata aggiudicataria con esclusione del risarcimento per equivalente pecuniario.
Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, giusto ormai consolidato orientamento, è limitato al rimborso delle spese sostenute nel corso delle trattative al fine della conclusione del contratto ed al ristoro delle perdite subite per non aver potuto conseguire la stipulazione di altri contratti più vantaggiosi dovendo garantire il servizio poi risultato revocato.
Ma detto risarcimento, per entrambe le voci di danno, è ammissibile solo se sia data prova delle spese sostenute e dei contratti non altrimenti potuti stipulare.
Il mancato rispetto dell’onere della prova impedisce al giudice di poter accedere alla domanda di ristoro.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
mercoledì 31 dicembre 2008
 
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