Indici della Rassegna
Titolo
POTERI DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLE GARE DâAPPALTO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 23 dicembre 2008 n. 6534
Testo
Lâattività di accertamento, di liquidazione e di riscossione di entrate comunali è subordinata al possesso (ai sensi della disposizione dellâart. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) dellâiscrizione allâalbo previsto dallâart. 53 dello stesso decreto legislativo, qualora non sia esercitata direttamente dallâente locale.
Non rientra tra lâattività indicata e regolata dalla disposizione in analisi quella diretta alla sola "gestione dei servizi di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici nel territorio".
Ne consegue che è illegittimo il bando ed il disciplinare di gara che impongano tra i requisiti minimi di partecipazione âlâiscrizione allâalbo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dellâeconomia e delle finanze (art. 53 comma 1 del D.Lgs. 446/1997)". Eâ altresì e correlativamente illegittima lâesclusione dalla partecipazione ai soggetti che, pur in grado di gestire il parcheggio, non possano vantare il titolo preteso.
Su detti principi si è posto il Consiglio di Stato che ha statuito che lâimposizione in parola concretizza una indebita limitazione dei potenziali concorrenti, atteso che il servizio affidato non comporterebbe accertamento e liquidazione di entrate comunali. âLâ esazione della sosta non comporta maneggio di denaro pubblico, le tariffe di sosta producono, inaffti, solo entrate allâaffidatario (ricavi della gestione), alla stazione appaltante compete, invece, solo il canone di cui è onerato lâaggiudicatario.
La stessa attività degli ausiliari del traffico, incaricati dellâaccertamento delle violazioni, non può essere qualificata come esercizio di potestà pubblicistiche, atteso che non risulta ad essi affidabile lâesercizio della potestà sanzionatoria che è riservata alla polizia municipale cui istituzionalmente spetta la procedura sanzionatoria amministrativa e lâorganizzazione del servizio.
Chiaro il disposto del capitolato che riconosce alla competenza dellâAmministrazione il servizio di cui si discute, assegnando a detti ausiliari il solo compito di emettere gli "avvisi di violazione al Codice della Strada", da consegnata al Comando di Polizia locale "per i successivi adempimenti".
Se è corretto il principio secondo cui rientra nella piena discrezionalità delle amministrazioni appaltanti prevedere requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge, è vero che la detta discrezionalità è soggetta al limite della logicità , ragionevolezza, proporzionalità e rispondenza ad un interesse effettivo, dettato dallâesigenza di garantire un accesso ragionevolmente ampio alla procedura.
Lâinconferenza del previsto requisito di ammissione si traduce in una ingiustificata compressione della platea dei possibili concorrenti e, di qui, in unâaltrettanto ingiustificata limitazione dellâinteresse pubblico alla selezione della migliore offerta che il settore di mercato realmente interessato possa esprimere.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 31 dicembre 2008
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