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Indici della Rassegna

Titolo
POTERI DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLE GARE D’APPALTO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 23 dicembre 2008 n. 6534
Testo
L’attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione di entrate comunali è subordinata al possesso (ai sensi della disposizione dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) dell’iscrizione all’albo previsto dall’art. 53 dello stesso decreto legislativo, qualora non sia esercitata direttamente dall’ente locale.
Non rientra tra l’attività indicata e regolata dalla disposizione in analisi quella diretta alla sola "gestione dei servizi di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici nel territorio".
Ne consegue che è illegittimo il bando ed il disciplinare di gara che impongano tra i requisiti minimi di partecipazione “l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze (art. 53 comma 1 del D.Lgs. 446/1997)". E’ altresì e correlativamente illegittima l’esclusione dalla partecipazione ai soggetti che, pur in grado di gestire il parcheggio, non possano vantare il titolo preteso.
Su detti principi si è posto il Consiglio di Stato che ha statuito che l’imposizione in parola concretizza una indebita limitazione dei potenziali concorrenti, atteso che il servizio affidato non comporterebbe accertamento e liquidazione di entrate comunali. “L’ esazione della sosta non comporta maneggio di denaro pubblico, le tariffe di sosta producono, inaffti, solo entrate all’affidatario (ricavi della gestione), alla stazione appaltante compete, invece, solo il canone di cui è onerato l’aggiudicatario.
La stessa attività degli ausiliari del traffico, incaricati dell’accertamento delle violazioni, non può essere qualificata come esercizio di potestà pubblicistiche, atteso che non risulta ad essi affidabile l’esercizio della potestà sanzionatoria che è riservata alla polizia municipale cui istituzionalmente spetta la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del servizio.
Chiaro il disposto del capitolato che riconosce alla competenza dell’Amministrazione il servizio di cui si discute, assegnando a detti ausiliari il solo compito di emettere gli "avvisi di violazione al Codice della Strada", da consegnata al Comando di Polizia locale "per i successivi adempimenti".
Se è corretto il principio secondo cui rientra nella piena discrezionalità delle amministrazioni appaltanti prevedere requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge, è vero che la detta discrezionalità è soggetta al limite della logicità, ragionevolezza, proporzionalità e rispondenza ad un interesse effettivo, dettato dall’esigenza di garantire un accesso ragionevolmente ampio alla procedura.
L’inconferenza del previsto requisito di ammissione si traduce in una ingiustificata compressione della platea dei possibili concorrenti e, di qui, in un’altrettanto ingiustificata limitazione dell’interesse pubblico alla selezione della migliore offerta che il settore di mercato realmente interessato possa esprimere.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 31 dicembre 2008
 
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