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Indici della Rassegna

Titolo
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 17 dicembre 2008 n. 29426; Riferimenti Normativi: - Art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998.
Testo
Ai fini del riparto della giurisdizione, per controversie in materia di pubblici servizi – ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n .80 del 1998, come riformulato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 – devono intendersi quelle riguardanti le prestazioni erogate dal gestore del servizio pubblico agli utenti e non le prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli l’organizzazione del servizio.
Il tribunale ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto ricompreso nella sfera di operatività dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, in relazione alle obbligazioni dell’aggiudicataria, non limitate alla mera raccolta di dati materiali ed alla creazione di una banca dati unitaria, ma estesa all’esercizio di prestazioni che prevedevano un contatto diretto col pubblico ed un coinvolgimento immediato del singolo contribuente, cui erano indirizzate specifiche attività di informazione, consulenza, assistenza ed accertamento, sicché il rapporto controverso concerneva, in realtà, la gestione dei tributi, costituente un servizio pubblico.
L’assunto, tuttavia, non può essere condiviso giacché non è sufficiente ad integrare l’esercizio di un pubblico servizio – che postula l’espletamento di attività direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività – il contatto da parte del soggetto privato coi singoli utenti (nella specie contribuenti) previsto in funzione meramente ausiliaria e strumentale rispetto ai compiti propri dell’ente pubblico, giacché in tal caso si verte in ipotesi di prestazioni erogate non agli utenti ed a loro vantaggio ma, anche se mediante contatto con gli stessi, pur sempre a favore dello stesso ente pubblico territoriale per consentirgli l’efficiente organizzazione del servizio di riscossione dei tributi.
Nella fattispecie quindi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 80/98, la controversia relativa all’esecuzione di un contratto di appalto, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di censimento delle unità immobiliari di alcuni Comuni ai fini dell’imposizione dei tributi locali e la creazione delle relative banche dati.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 31 dicembre 2008
 
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