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Indici della Rassegna

Titolo
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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE LE CONTROVERSIE PER PROGRESSIONE VERTICALE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Unite, 21 novembre 2007 n. 23439;

Per quanto possa ancora occorrere, la Suprema Corte conferma che è riservata al giudice amministrativo la controversia in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma chiarisce, per quanto di necessità, che sono da includere tra le dette procedure non solo quelle “strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro” ma anche “le prove selettive dirette a consentire al personale già assunto il passaggio ad una fascia o area superiore” (procedure per la progressione verticale) che comportano una novazione oggettiva del rapporto di lavoro).

L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE NON PRODUCE EFFETTI NEGATIVI SUL CONTRATTO STIPULATO MEDIO TEMPORE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza 19 novembre 2007 n. 11330;

L’art. 246, co. 4, D.Lgs. 163/2006 statuisce che la sospensione o l’annullamento dell’affidamento di un’opera, servizio o fornitura pubblica ad opera dell’autorità giudiziaria amministrativa non comporta la caducazione del contratto già stipulato tra la stazione appaltante e l’impresa risultata aggiudicataria all’esito del procedimento di scelta del contraente.
Ne deriva che in ipotesi di tal fatta l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione della gara non potrebbe comportare alcun vantaggio immediato e di tipo provvedimentale per la società ricorrente ed alcun nocumento per la ricorrente resasi aggiudicataria.
Poiché la non aggiudicataria non può ottenere una nuova aggiudicazione in suo favore, non potrebbe più conseguire alcuna utilità dall’azione giudiziaria, l’impresa aggiudicataria, di contro, conserva titolo all’esecuzione dell’opera proprio per i rapporti obbligatori che sono sorti con la stipula del contratto che non può essere annullato o subire effetti da un eventuale giudicato di annullamento.
Ne consegue che la tutela sostanziale della posizione giuridica della ricorrente principale può avvenire soltanto attraverso lo strumento risarcitorio.
Il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E PARERI NON OBBLIGATORI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- C.G.A., Sentenza 21 novembre 2007 n. 1049;

La pubblica amministrazione che nell’adottare un provvedimento si discosti dal parere richiesto, seppur non obbligatorio, ha il dovere di dar conto delle ragioni del diverso avviso, motivando espressamente circa le ragioni che l’hanno indotta a disattendere il supporto richiesto.
L’istanza di contributo conoscitivo infatti va intesa quale necessità di chiarimenti e cognizioni di cui essa si riconosce priva, di talchè deve assumersi che si sia adottato un atto di autolimitazione nella futura scelta di cui deve tenersi conto.
L’amministrazione, ottenute le manifestazioni di scienza di cui era carente, deve tener indenne il contributo e laddove non reputa doversi conformare ad esso ha l’obbligo – pena il vizio di eccesso di potere – di rendere edotte le ragioni giuridiche che le impongono il dovere di discostarsi dalle conclusioni cui si era pervenuti nel parere richiesto.

NOTIFICHE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio Stato sez. III parere 27 maggio 2008 n. 1611/2008
Riferimento Normativo:
- Art. 139 del c.p.c.
Per le notifiche nel processo amministrativo non è applicabile il disposto dell’art. 139 del c.p.c atteso che la notifica non a mani proprie è possibile solo nell’ambito della sfera di disponibilità e dominio del destinatario.
Ne consegue quindi che la negli uffici pubblici è rituale la notifica se e3ffettuata a mani proprie, mai se lasciata al collega o all’addetto all’ufficio.

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Data
mercoledì 31 dicembre 2008
 
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