Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24 dicembre 2008 n. 6550;
Testo
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, allorquando la demolizione e la successiva ricostruzione del manufatto (immobile) non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di una ristrutturazione edilizia, bensì di una nuova costruzione per cui è sempre necessario un apposito titolo edilizio;
Inoltre, è stato anche precisato che deve ritenersi illegittimo il titolo edilizio relativo ad un intervento edilizio di ristrutturazione che contempli demolizione e ricostruzione, laddove il nuovo edificio, pur caratterizzato da una volumetria inferiore, non rispetti le caratteristiche strutturali di quello demolito, quanto all’altezza e al numero di piani.
Per completezza deve aggiungersi che, come si evince dalla lettura della circolare n.2241/UL del 17 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici (prodotta dall’appellato Comune) i lavori di adeguamento statico, consistenti in interventi sulle strutture dell’edificio, non possono modificarne la struttura volumetrica e di superficie, essendo coessenziale alla stessa natura di “adeguamento statico” che le strutture già realizzate siano conservate e rese idonee alla loro funzione, così che è da considerare inammissibile non solo l’ampliamento dell’esistente, ma anche una demolizione e ricostruzione quando le strutture siano talmente inidonee da non poter essere rese staticamente idonee e collaudabili, mediante opere di adeguamento.
Nel caso di specie, il Comune, risultato l’immobile oggetto di richiesta di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 carente dell’idoneità statica, chiedeva all’istante la presentazione, entro trenta giorni, del progetto di adeguamento statico, pena il rigetto dell’istanza di condono.
Da tale progetto, pervenuto al Comune successivamente alla richiesta, si evinceva che il consolidamento statico dell’edificio avrebbe dovuto realizzarsi mediante l’inserimento di elementi strutturali aggiuntivi o sostituendo gli stessi, senza cambiarne l’orditura.
Tuttavia, a seguito di sopralluogo emergeva che l’intervento eseguito sul predetto immobile era consistito nella totale demolizione del manufatto preesistente e ricostruzione in loco di una struttura con alterazione e variazione della quota d’imposta e del piano di campagna rispetto allo stato originario del condono.
Per i motivi sopra esposti la Sezione ha ritenuto che la sentenza impugnata non meritasse le critiche mosse dall’istante.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 gennaio 2009
 
Valuta questa Pagina
stampa