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Indici della Rassegna

Titolo
L’ISTITUTO DELL’OCCUPAZIONE ACQUISITIVA È DA CONSIDERARSI CONTRARIO A LEGGE
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 16 novembre 2007 n. 5830;
Testo
La Sezione segue le osservazioni della consolidata giurisprudenza - su cui non possono che trovarsi consensi e coincidenze di orientamento - secondo cui sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva laddove la domanda sia finalizzata ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento connesso all’esercizio della funzione pubblica, se all’occupazione d’urgenza non segua, nel limite temporale attribuito, il provvedimento di espropriazione, ossia quando alla sottrazione del possesso non consegua anche il trasferimento della proprietà del bene.
Ciò premesso la sezione passa all’analisi del merito ribadendo, da un lato, l’impercorribilità dei risalenti orientamenti che consentivano di poter acquistare a titolo originario la proprietà di un’area privata sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica o di interesse pubblico mediante un comportamento illecito e in assenza di un atto ablatorio, dall’altro, che non è individuabile alcun inizio di termine di prescrizione per il risarcimento del danno.
Richiama alla mente gli interventi anche della Corte di giustizia che ha reputato contrario ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo ( principi che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno) l’istituto giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta per essere assente nella convenzione europea i presupposti per poter addivenire “all‘espropriazione sostanziale” in carenza di un idoneo titolo.
Specularmene la vigente normativa statale (art. 43 del testo unico 327/2001) consente di acquisire la proprietà dell’area con provvedimento unilaterale di natura ablatoria e discrezionale (in sostanziale sanatoria), al termine di un procedimento in cui si è proceduto alla motivata valutazione degli interessi contrapposti, ma solo laddove - e nell’ipotesi in cui - l’attività amministrativa espropriativa sia stata caratterizzata da una patologia non più emendabile.
Il citato art. 43 ha avuto la sua origine logica - e ragione di esistere - per dare soluzione “alle diffuse e risalenti situazioni di illegalità che si sono stratificate nel corso del tempo” e cioè per consentire, con atti formali, la regolamentazione del patrimonio dell’ente e la definizione della proprietà del privato quando il bene sia stato "modificato per scopi di interesse pubblico".
Indubbio che il proprietario mantiene il diritto di agire o pretendere il risarcimento del danno.
Si consente alla pubblica amministrazione di assumere comportamenti in piena aderenza ai principi della CEDU che costituiscono primari e fondamentali canoni di interpretazione per la legge italiana.
IL giudice conclude richiamando le precedenti decisioni assunte nel corso del vigente anno giudiziario ( nn. 3752 e 2582 del 2007) secondo cui il soggetto interessato dall’opera pubblica mantiene il diritto di proprietà pur se l’Amministrazione si sia a suo tempo impossessata del fondo altrui senza concludere tempestivamente il procedimento di esproprio ed abbia realizzato l’opera pubblica o di interesse pubblico concretizzando un illecito permanente .
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
giovedì 15 gennaio 2009
 
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