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Titolo
NON PUÃ ESSERE NEGATO L'ACCESSO DEL CITTADINO AL RUOLO DI RISCOSSIONE SU CUI SI FONDA LA CARTELLA ESATTORIALE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, sez. II, sent. 7 gennaio 2009, n. 22
Testo
Un cittadino proposto ricorso giurisdizionale, innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, avverso detta cartella, presentava istanza alla Agenzia delle Entrate per poter accedere al ruolo di riscossione relativo alla cartella così impugnata, al fine d'una sua miglior difesa nel giudizio avanti al Giudice tributario.
L'istanza non veniva esitata dall'Agenzia delle entrate entro il termine ex art. 25, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Il ricorso s'appalesa meritevole d'accoglimento, in quanto, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 24 della l. 241/1990 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, della l. 11 febbraio 2005, n. 15), l'inaccessibilità agli atti del procedimento tributario, colà prevista, sia temporalmente limitata alla sola fase di pendenza del procedimento stesso, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase successiva, quella, cioè, che concerne l'adozione dell'atto d'accertamento definitivo o di riscossione dei tributi da parte del Fisco.
Considerato al riguardo che, diversamente opinando, si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dall'imposizione tributaria, senza neppure conoscere il perché di quest'ultima e della relativa quantificazione del debito tributario (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 21 ottobre 2008, n. 5144).
Il ricorrente ha titolo ad accedere al ruolo di riscossione quale atto presupposto alla cartella esattoriale a suo tempo notificatogli, sia perché sussiste l'interesse attoreo all'ostensione di tale atto in relazione al contenzioso tributario in atto tra lui e l'Agenzia stessa, sia perché l'emanazione di detta cartella ha definito il procedimento tributario di verifica e di liquidazione delle imposte dovute dal medesimo istante e, quindi, non sussistono più quelle esigenze poste dall'art. 24 della l. 241/1990 in ordine all'inaccessibilità di tali atti preparatori della cartella.
Lâinaccessibilità al più sarebbe potuta esistere solo se l'Agenzia intimata, nella sede di doverosa attività susseguente alla presente sentenza, avesse dimostrato che l'atto richiesto non sia stato ritualmente formato.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 gennaio 2009
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