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Indici della Rassegna

Titolo
CARENZA DI INTERESSE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23 dicembre 2008 n. 6530; Riferimenti Normativi: - Art. 23 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
Testo
L’istituto di carattere pretorio della sopravvenuta carenza di interesse deve ritenersi sopravvissuto alla riforma introdotta nel processo amministrativo dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nonostante che detta legge, all’art. 23 faccia menzione solo della cessazione della materia del contendere, formula stabilita per il caso in cui l’Amministrazione, entro il termine per la fissazione dell’udienza di discussione, annulla o riforma l’atto impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente. Il sopravvenuto difetto di interesse riguarda infatti, in senso più ampio, le ipotesi in cui l’atto impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti o il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente.
In altri termini, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso, circostanza questa, che si verifica anche quando l’Amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità. Nella fattispecie in esame è stato ritenuto sufficiente per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso avverso una ordinanza di demolizione di opere abusive il fatto che la P.A. aveva, nelle more della decisione dell’appello, rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per le opere oggetto del contendere.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 gennaio 2009
 
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