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Indici della Rassegna

Titolo
LE SEZIONI UNITE CANCELLANO, DI FATTO, IL C.D. “DANNO ESISTENZIALE” Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. 11 novembre 2008, n. 26972
Argomento
Diritto civile
Testo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza destinata a diventare una pietra miliare nel groviglio giurisprudenziale in materia di risarcimento danni, ha di fatto cancellato il c.d. danno esistenziale, giudicato una duplicazione del danno biologico e del danno morale.
Mettendo fine ai numerosi contrasti registrati negli ultimi anni, la Suprema Corte, con la sentenza 26973 ha stabilito che quando si parla di lesioni personali deve essere considerato e risarcito soltanto il danno biologico, definito anche danno patrimoniale. Una definizione che, pertanto, è destinata a comprendere sia il cosiddetto danno morale, sia quello che numerose sentenze, anche di Cassazione, definivano "danno esistenziale".
L'applicazione più immediata e "consistente" del verdetto delle sezioni unite riguarda tutti i giudizi relativi a lesioni provocate da incidenti stradali e da terapie o cure mediche sbagliate. Dopo diversi anni di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, numerosi tribunali d'Italia calcolavano il risarcimento dei danni causati dalla colpa dei medici o dai sinistri stradali, tenendo conto di tre voci diverse: danno biologico o patrimoniale, quello morale e quello esistenziale. Il danno morale riguardava le sofferenze psichiche subite, il danno esistenziale veniva definito come quello "alla vita di relazione, agli affetti, ai rapporti familiari". Un danno, cioè, relativo appunto alla sfera "esistenziale" della persona. Una definizione non prevista espressamente in nessuna norma, ma che era stata elaborata dalle diverse sentenze che si sono succedute nel corso degli anni.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite "determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale". Quest'ultimo, nella prassi, veniva liquidato in percentuale rispetto al primo, il quale a sua volta è invece "agganciato" a tabelle ufficiali. La somma riconosciuta come danno biologico veniva perciò dai giudici aumentata di un terzo o della metà. Una prassi bocciata dalle sezioni unite che in sostanza affermano che in questo modo si arriva ad una illegittima duplicazione dello stesso danno. "Esclusa la praticabilità di tale operazione - scrivono quindi gli ermellini - dovrà il giudice procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Una valutazione che va fatta caso per caso e che rappresenta un grande successo per le compagnie di assicurazione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 gennaio 2009
 
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