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Indici della Rassegna

Titolo
AUSILIARI DEL TRAFFICO: COMPETENZE
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. II, sent. 13 gennaio 2009, n. 551
Testo
Il ricorso ha per oggetto una sentenza del Giudice di Pace con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso un verbale redatto dalla polizia municipale con cui veniva sanzionato un cittadino per aver posteggiato il ciclomotore sul marciapiedi.
Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio 2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal Giudice di Pace.
Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha precisato che la Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".

Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Corte Costituzionale, ord. n. 157/2001).
Le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.

In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.

Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133.
Autore
Dott.sa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 gennaio 2009
 
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