Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
.
Argomento
Notizie in breve
Abstract
.
Testo
APPALTI: FATTURATO DEGLI ULTIMI TRE ANNI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 25 novembre 2008, n. 5808
Se il bando non stabilisce diversamente, il fatturato degli “ultimi tre anni” è quello degli ultimi tre eserizi finanziari. In materia di contratti della Pubblica Amministrazione, infatti, qualora il bando di gara, nell'individuare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, faccia riferimento al "fatturato raggiunto negli ultimi tre anni", questo dev'essere inteso nel senso non già degli ultimi tre anni solari, bensì degli ultimi tre esercizi finanziari.
ILLEGITTIMA LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO SENZA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, sez. I, sent. 27 novembre 2008, n. 10810
E' illegittimo il provvedimento revocatorio di un contributo finanziario, il quale sia stato adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.

PIU’ TEMPO PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER LESIONI DA INCIDENTI STRADALI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 18 novembre 2008, n. 27337


Si allungano più del doppio i tempi per chiedere il risarcimento dei danni per le lesioni provocate da incidenti stradali. Le sezioni unite, con una decisione destinata a produrre effetti su migliaia di casi, fanno marcia indietro rispetto ad una sentenza del 2002 e tendono una mano alle vittime della strada che potranno agire in giudizio per farsi risarcire il danno fino a cinque anni dopo il sinistro.
Anche se contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Con la sentenza 27.337 il massimo collegio della Suprema Corte ha cambiato la precedente giurisprudenza che obbligava le vittime degli incidenti stradali, o i loro familiari, a chiedere il risarcimento entro due anni dal fatto.
L'articolo 2947 del codice civile infatti stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio sono due anni, a meno che non sia stato avviato un procedimento penale nei confronti del responsabile del sinistro, o sia stata presentata querela da parte delle stesse vittime.
Al termine di un complesso esame di tutte le questioni giuridiche collegate alla fattispecie, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".

Autore
Data
giovedì 15 gennaio 2009
 
Valuta questa Pagina
stampa