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Indici della Rassegna

Titolo
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. I, Sen. 15 gennaio 2009 n. 808 Riferimenti normativi: - D. P. R. 327/2001
Testo
E’ inammissibile l’azione di opposizione alla stima avverso l’atto determinativo dell’indennità adottato dell’Ente, qualora tale azione sia stata proposta in mancanza del provvedimento ablativo.

Il trasferimento della proprietà dell’immobile dal soggetto espropriato a favore dell’Ente espropriante avviene nel momento dell’emanazione del decreto di esproprio con il quale si definisce l’intero procedimento.
A seguito di tale provvedimento il diritto reale dell’espropriato si trasforma in diritto al giusto indennizzo, ed è solo da tale momento che nasce il diritto all’ottenimento dell’indennità espropriativa.
Da un punto di vista processuale, l’emissione del provvedimento ablativo rappresenta condizione indefettibile di determinazione dell’indennità di esproprio, esprimendosi in un fatto indispensabile per integrare la fattispecie costitutiva, sicché l’espropriando non può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità, né proporre opposizione alla stima come elaborata dagli organi amministrativi, in assenza di quella condizione.

Tale impostazione è perfettamente coerente con quanto statuito altresì dalla Corte Costituzionale la quale ha affermato l’incostituzionalità della norma solo nella parte in cui non si consente agli espropriandi di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità di occupazione.
Il provvedimento espropriativo rappresenta l’elemento fondamentale di qualsiasi procedimento il quale abbia ad oggetto la determinazione della giusta indennità.
Solo il provvedimento ablativo permette di addivenire ad una statuizione sull’ammontare dell’indennizzo e da tale atto sorge il diritto all’ottenimento dell’importo, identificandosi questo momento della vicenda ablatoria anche per gli elementi favorevoli all’espropriato con l’emanazione del decreto, con l’ulteriore conseguenza che l’ammontare dell’indennità è individuato, da un punto di vista temporale con il trasferimento coattivo della proprietà dell’immobile medesimo.
Tenuto conto dell’indissolubile collegamento tra tali elementi, l’espropriando non può chiedere la determinazione del giusto indennizzo in assenza di un idoneo presupposto che trasformi il diritto di proprietà in diritto all’indennizzo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 31 gennaio 2009
 
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