Indici della Rassegna
Titolo
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Bari sez. III, sentenza 14 gennaio 2009 n. 49;
Riferimenti Normativi:
- Art. 8, ultimo comma, L. n. 36 del 2001;
- Art. 50 D.Lgs. n. 267 del 2000.
Testo
Occorre rilevare preliminarmente che lâart. 8 ultimo comma L. 36/2001 conferisce ai comuni la possibilità di adottare un regolamento âper assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare lâesposizione della popolazione ai campi elettromagneticiâ, ed è quindi chiamato a svolgere una funzione precipuamente âurbanisticaâ, consistente nella individuazione, tra i siti che comportano la minor esposizione della popolazione ai campi magnetici, di quelli che garantiscono il miglior inserimento di un nuovo impianto nel contesto urbanistico. La competenza dei Comuni ad adottare tali piani e/o regolamenti si aggiunge a quella urbanistica, tradizionalmente loro propria; ma essa va esercitata âadottando misure che non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti, essendo invece consentita la individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della minimizzazione emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori, sulla base di risultanze di carattere scentificoâ.
Pertanto, la mancata adozione, da parte di un Comune, del piano o del regolamento di insediamento degli impianti radiotelevisivi o di telecomunicazione non può essere ostativa al rilascio di autorizzazioni per impianti che comunque rispettino i limiti di esposizione stabiliti dallo Stato, tanto più che i Comuni hanno solo la facoltà , e non anche lâobbligo, di adottare siffatti regolamenti.
Dunque il provvedimento impugnato, laddove giustifica la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni nonché la sospensione della attivazione degli impianti già ultimati con la mancata adozione del piano comunale di insediamento, risulta illegittimo.
Infine, lâordinanza impugnata, che dichiaratamente si qualifica come ordinanza contigibile ed urgente, risulta motivata in modo assolutamente generico con riferimento allâesigenza di salvaguardare la salute dei cittadini, che viene implicitamente ritenuta suscettibile di compromissione a seguito della attivazione di nuovi impianti, ancorché rispettosi dei limiti di esposizione fissati dallo Stato. Giustamente, nel caso di specie la ricorrente lamenta che, prima di affermare la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica, il Comune avrebbe dovuto effettuare degli studi specifici, menzionandone i risultati nella ordinanza impugnata: nulla di ciò essendo stato fatto, lâaffermazione implicitamente contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la attivazione di nuovi impianti nuocerebbe alla salute dei cittadini, rimane assolutamente indimostrata ed immotivata, rendendo priva di giustificazione lâimpugnata ordinanza, adottata ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 31 gennaio 2009
Valuta questa Pagina stampa