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Indici della Rassegna

Titolo
IMPIANTI ABUSIVI POSTI LUNGO LE STRADE
Argomento
Giurisdizione
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 14 gennaio 2009 n. 563
Testo
Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. l’azione proposta avverso i provvedimenti adottati da un Comune con i quali si ordina la rimozione di impianti pubblicitari abusivi lungo strade comunali emessi ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater, del Codice della Strada, atteso che detti provvedimenti non costituiscono esercizio di potere di autotutela della P.A. con riferimento a beni demaniali, ma rappresentano delle sanzioni amministrative. Nè può ritenersi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia con riferimento all’art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, trattandosi di impugnazione di provvedimento in materia urbanistica, atteso che, nel caso in questione, non si verte in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.
2. La installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, se comporta la rimozione "senza indugio" ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari, deve considerarsi vietata e quindi comporta anche la sanzione amministrativa di cui all'art. 23, comma 11, C.d.S., anche se ciò non sia espressamente previsto.
Hanno aggiunto le S.U. che, diversamente opinando, si avrebbe la assurda conseguenza che la apposizione dei manufatti di cui all'art. 23 C.d.S., comma 1, lungo le strade o in vista di esse sarebbe soggetta a sanzione amministrativa e ad ulteriore (pesante) sanzione (comma 13 bis), nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di rimozione, mentre l'apposizione degli stessi manufatti sulle strade (che costituisce un comportamento illegittimo di maggiore gravità) sarebbe sanzionata dalla sola rimozione a spese del contravventore
L'art. 23 C.d.S., comma 11, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per "chiunque viola le disposizioni del presente articolo".
Anche la installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, se comporta la rimozione "senza indugio" ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari, deve considerarsi vietata e quindi comporta anche la sanzione amministrativa di cui al comma 11 cit., anche se ciò non sia espressamente previsto, in considerazione del fatto che il comma 13 quater, è stato aggiunto successivamente.
Diversamente opinando, si avrebbe la assurda conseguenza che la apposizione dei manufatti di cui all'art. 23 C.d.S., comma 1, lungo le strade o in vista di esse sarebbe soggetta a sanzione amministrativa e ad ulteriore (pesante) sanzione (comma 13 bis), nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di rimozione, mentre l'apposizione degli stessi manufatti sulle strade (che costituisce un comportamento illegittimo di maggiore gravità) sarebbe sanzionata dalla sola rimozione a spese del contravventore (vedi Cass. S.U. n. 13230/07 ed altresì Cass. S.U. n. 11721/98 e n. 16129/2006).
Nè potrebbe sostenersi che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario vada affermato con riferimento al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, trattandosi di impugnazione di provvedimento in materia urbanistica.
Non si verte, invero, nel caso di specie, in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi infondata la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 31 gennaio 2009
 
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