Testo
Un imprenditore trevigiano percorre la A4 direzione Milano, dopo qualche tempo la società di cui è titolare riceve tre verbali per violazione dell'art. 142 co. 8 Codice della strada, rilevati con il Tutor e precisamente:
1) verbale n. Xxx redatto dalla Polizia stradale di Varese: sanzione ⬠158,69 e 5 punti decurtati; infrazione commessa il 08.03.2008 ad ore 17.33 nel Comune di Bergamo; competenza: Giudice di Pace di Bergamo;
2) verbale n. XXX redatto dalla Polizia stradale di Cremona: sanzione ⬠158,69 e 5 punti decurtati; infrazione commessa il 08.03.2008 ad ore 17.41 nel Comune di Castelli Calepino; competente: Giudice di Pace di Rovato;
3) verbale n. SXXX redatto dalla Polizia stradale di Brescia: sanzione ⬠158,69 e 5 punti decurtati; infrazione commessa il 08.03.2008 ad ore 17.46 nel Comune di Rovato - competente: Giudice di Pace di Rovato.
In sostanza, il ricorrente riceveva 3 verbali differenti provenienti da 3 corpi di polizia stradale diversi per asserite infrazioni tutte commesse nellâarco di soli 13 minuti. Il difensore, facendo applicazione analogica dell'istituto della competenza territoriale proprio della procedura penale, riteneva essere sussistente per tutti la competenza del Giudice di Pace ove si sarebbe verificata la prima infrazione e pertanto radicava a Bergamo il ricorso, unico per tutte e tre le infrazioni, richiedendo al Giudice che il decreto in cui veniva disposta l'udienza fosse notificato a tutte e tre le amministrazioni che avevano elevato i rispettivi verbali.
Il Giudice di Pace, non solo si riteneva competente ma successivamente accoglieva pure la tesi del ricorrente nel merito, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 198 Codice della Strada, valorizzando l'assunto secondo cui l'infrazione non era tripla bensì unitaria.
In particolare, si legge nella sentenza:
"Quanto all'accampato concorso giuridico di violazioni discendenti da una unica azione, questo giudicante ritiene che, nel caso, la richiesta subordinata possa trovare positivo accoglimento: risulta indubbio che quelle contestate per la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. nel giorno 8 marzo 2008, sull'autostrada A4 direzione Milano-Brescia, n. xxx (alle ore 17:33:34 in località Bergamo), n. xxx (alle ore 17:1:29 in località Castelli Calepio) e n. xxx (alle ore 17:46:24 in località Rovato) sono violazioni partorite da una stessa azione, come inducono a ritenere sia la vicinanza del locus commissi delicti (20 chilometri) che quella di tempo (13 minuti); lo stesso principio viene enunciato dall'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità : "In presenza di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, spetta al giudice di merito valutare se ricorrano, in concreto, gli estremi del (âconcorso formale" di illeciti amministrativi ovvero della "continuazione" tra gli stessi, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981. n. 689 ... e, ove ravvisi un concorso formale di illeciti amministrativi, la sostituzione del cumulo di sanzioni, inflitte per ciascuno degli illeciti con la sanzione edittale prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo" (vedi, ex multis, Cass. civ., sez L, 8/3/2005 n. 4970; Cass. civ, sez. l, 2/12/2003 n. 18389).
Per quanto innanzi argomentato, ritenuto che nella fattispecie è ravvisabile l'ipotesi di cumulo giuridico per concorso formale ex art. 8, comma 1, della legge 689/1981 e art. 198, comma 1, C.d.S., appare corretto e conforme a giustizia applicare come sanzione pecuniaria quella per la violazione più grave, aumentata fino ad un massimo di tre volte; e, tenuto conto del numero delle violazioni discendenti dall'unica illecita azione posta in essere, la sanzione viene aumentata fino al doppio".
In tal modo il Giudice di Pace condannava il ricorrente ad ⬠296,00 di multa anziché 480,00 e a soli 5 punti di decurtazione invece di 15 con remissione in termini per la comunicazione dell'effettivo conducente. Da segnalare, infatti, che nelle more le Polizie stradali interessate avevano ciascuna inviato altro verbale per l'omessa indicazione del conducente per altri ⬠750,00 che, per l'effetto, devono essere ritenuti caducati dalla rimessione in termini disposta dal Giudice di Pace.