Testo
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, ESONERO E PENSIONAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Rifrimenti Giurisprudenziali:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20 ottobre 2008, n. 10 (in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2009)
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - (Decreto-legge n. 112 del 2008).
PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia, Milano, Sez. III, sent. 29 gennaio n. 1011
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia riguardante le procedure di stabilizzazione del personale precario della P.A. previste dallâart. 1, commi 518 e seguenti, della L. 296/06, trattandosi di fattispecie pianamente inquadrabile nellâambito di un concorso per soli titoli, nella quale la comparazione dei candidati avviene in base alla durata del periodo di lavoro a tempo determinato presso la P.A. ed al tipo di mansioni svolte.
REVOCA DEGLI ASSESSORI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 gnnaio 2009 n. 280
Lâobbligo di motivazione del provvedimento di revoca di un Assessore da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia può senzâaltro ritenersi assolto ove la motivazione si fondi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al Sindaco o Presidente della Provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale (quali i rapporti con lâopposizione od i rapporti interni alla maggioranza consiliare), sia di carattere particolare (quali la necessità di maggiore operosità ed efficienza in specifici settori dellâamministrazione locale o lâaffievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dellâamministrazione e singolo assessore), senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati allâinteressato; tanto avuto riguardo alla natura del procedimento, non tipico sanzionatorio bensì di revoca di un incarico fiduciario, insindacabile in sede di legittimità , se non sotto profili formali e di manifesta irragionevolezza od illogicità .
Per la revoca dellâincarico di un Assessore comunale non è necessaria la previa comunicazione dellâavvio del procedimento allâinteressato, in considerazione della specifica disciplina normativa vigente in materia; invero, le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando lâordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sullâesito finale per il migliore perseguimento dellâinteresse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per lâamministrazione del Comune nellâinteresse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale.
UTILIZZO DI DUE PENNE DI DIVERSO COLORE NEI CONCORSI PUBBLICI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, sez. I, sent. 11 dicembre 2008, n. 2158
In un concorso pubblico, lâutilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la stesura della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo âsegno di riconoscimentoâ impeditivo alla correzione, con la conseguenza dellâesclusione per non valutabilità .
La questione ha riguardato una candidata di un pubblico concorso, la quale si era vista escludere dalla selezione poiché la Commissione aveva accertato che il proprio elaborato â per il quale non aveva proceduto alla correzione â era âstato scritto nella prima pagina utilizzando in parte la penna nera e in parte la penna blu e per il resto proseguendo con la penna bluâ.
Il TAR a cui si è rivolto lâinteressata, ha fatto osservare che lâutilizzo di penne con colore diverso, nel caso in esame, non può essere idoneo ad integrare un âoggettivoâ ed âinequivocabileâ segno di riconoscimento, anche perché può esser spiegato in termini molto semplici e banali: âche la concorrente avesse deciso di elaborare la âbella copiaâ con la penna nera e che, in corso di scrittura, la penna biro (non fornita dalla commissione) si sia âesauritaâ, con conseguente necessità di âcontinuareâ il tema con altra pennaâ.
A sostegno della propria decisione il Collegio ha richiamato una conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008, n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007, n. 489), secondo cui ânelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la â mera possibilità di riconoscimentoâ, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia âin astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità â.
Invero, hanno proseguito i giudici, menzionando una ulteriore pronuncia della stessa sezione (T.A.R. Sardegna, 15 luglio 1999, n. 943) âsolo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d' esclusione del medesimo dalla procedura concorsualeâ.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato, disponendo lâobbligo di valutazione degli elaborati scritti della candidata esclusa da parte della commissione.