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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DI INTERESSI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 febbraio 2009 n. 736; Riferimenti Normativi: - Artt. 20, commi 7, 22 e 24 L. 241/90
Testo
Le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”).
L’art. 20, comma 7, L. n. 241/90 (come successivamente modificato tra il 2001 e il 2005 dall’art. 22 L. n. 45/01, dall’art. 176, c.1, D.Lgs. n. 196/03 e dall’art. 16 L. n. 15/05) specifica con molta chiarezza come non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti contenenti “dati sensibili e giudiziari”.
Pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale è stata respinta una istanza presentata da una impresa tendente ad ottenere la visione e l’estrazione di copia delle dichiarazioni rese da un proprio dipendente, in occasione di una visita ispettiva effettuata dall’Ispettorato del lavoro, motivato con riferimento al fatto che gli articoli 2 e 3 del D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (Regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), esplicitamente precludono l’accesso ai documenti la cui conoscenza possa essere causa di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 15 febbraio 2009
 
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