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Indici della Rassegna

Titolo
CONFERENZA DI SERVIZI: LE AMMINISTRAZIONI NON POSSONO ESPRIMERE I PARERI AL DI FUORI DELLA SEDE DELLA CONFERENZA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenza: - Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. 9 dicembre 2008, n. 1005
Testo
La conferenza di servizi è una forma procedimentale particolare e laddove si debba emettere una provvedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) non può dubitarsi che l’autorizzazione unica” debba essere rilasciata all’esito del “procedimento unico”, al quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti ed a cui fa obbligo di emettere il richiesto parere solo ed esclusivamente in sede di conferenza dei servizi.
E’ esclusa la possibilità che le amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento possano esprimersi al di fuori della sede della conferenza pena l’illegittimità del provvedimento per incompetenza assoluta.
Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva in precedenza sostenuto che la conferenza di servizi non avesse natura di organo collegiale perfetto e fosse in realtà una “modalità di semplificazione dell’azione amministrativa finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi” . Ne conseguiva che in detta ottica era ammissibile che il dissenso fosse comunque manifestato – seppur tempestivamente- ma in sede diversa dalla detta conferenza consentendosi anche l’amministrazione si esprimesse senza presentarsi nella specifica sessione dei lavori.
Poiché l'istituto si è andato modificando in virtù della novella del 2005 (legge 11 febbraio 2005, n. 15), alle amministrazioni invitate non è più consentito di rendere il proprio parere fuori della sede assembleare evitando così che si possano ribaltare i pareri resi dalle amministrazioni presenti ad opera di interventi postumi perché rimaste assenti.
Proprio il legislatore è intervenuto a dare certezza (oltre che sollecitazione e snellezza) all'istituto, prevedendo l’obbligatorietà delle espressioni nell’ ambito della conferenza che assurge ad istituto obbligatorio per acquisire assensi di più amministrazioni e consentendo che si addivenga alla conciliazione dei diversi interessi pubblici superando ipotesi di dissensi (manifestati ed espressi). Si perviene alla deliberazione conclusiva e sostitutiva delle particolari posizioni dando preminenza alla prevalenza delle posizioni espresse.
In sede di conferenza i partecipanti debbo rendere esplicita la “valutazione sulla rispondenza delle istanze presentate alle finalità perseguite dal legislatore con giudizio motivato in merito a ciascun impatto dell'iniziativa”
Detta disciplina - o principio di unicità e unitarietà di espressione - non è riservato solo all’istituto volto alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma è principio generale che - anche richiamando i pronunciamenti del Supremo Consesso – è da applicarsi (ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, come modificato dalla legge n. 15 del 2005) a tutte le conferenze.
La conseguenza dell’inosservanza dell’ iter procedimentale è la “nullità per carenza di potere” atteso che proprio la disposizione legislativa impone che il potere deve essere esercitato entro un termine tassativo, a pena di “consumazione”.
Non può tralasciarsi di valutare che la normativa pone limiti ed impedimenti ad una difforme lettura espressamente disponendo che l’amministrazione emette il provvedimento secondo “le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”.
Secondo la dottrina la detta attività conclusiva della conferenza individua un tertium genus di funzione amministrativa.
Non si esclude comunque che l’attività extraconferenziale successiva alla determinazione conclusiva del procedimento può trovare esito in un procedimento di autotutela, da svolgersi naturalmente nel rispetto delle regole e dei principi di cui alla l. n. 241 del 1990. Ma ciò non consente che il dissenso postumo possa riaprire o consentire l’obbligatoria riconvocazione della conferenza, pervenendosi altrimenti a riconoscere al dissenso sopravvenuto un’efficacia dirimente rispetto alla conferenza e maggiore rispetto a quello reso in sede di conferenza.
Il detto intervento extraconferenziale - anche della stessa amministrazione procedente - potrà scaturire da un opportuno riesame ed approfondimenti ponendo a base fatti nuovi.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 febbraio 2009
 
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