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Indici della Rassegna

Titolo
QUANDO IL DEBITORE È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL CREDITORE HA L’ONERE DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE IN MORA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. I, sent. 15 gennaio 2009, n. 806
Testo
La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda la richiesta di pagamento degli interessi e di risarcimento del danno per i ritardati pagamenti, accolta dai giudici di merito sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 1219, comma 2 n. 3 c.c., secondo il quale, ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria alcuna intimazione o richiesta per iscritto allorché, scaduto il termine, la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore (cd. mora “ex re”).
Nel pervenire a tali conclusioni non ha considerato però la Corte d'Appello che, nell'ipotesi in cui il debitore sia la P.A., il luogo del pagamento di una somma di denaro, in deroga all'art. 1182 comma 2 c.c. ed in osservanza della disciplina sulla contabilità generale dello Stato, debba essere individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'Amministrazione interessata, con la conseguente natura “querable” anziché “portable” del debito.
Pertanto, non essendo l'obbligazione eseguibile nel domicilio del creditore ma del debitore, non può trovare applicazione il principio della “mora ex re” fissato dal richiamato art. 1219 comma 2 n. 3 c.c. al quale erroneamente la Corte d'Appello ha invece fatto riferimento.
Ai fini della costituzione in mora è necessaria, quindi, un'intimazione o richiesta fatta per iscritto, come espressamente prevede il primo comma dello stesso art. 1219 c.c..
Non potendosi attribuire un contenuto equivalente a quello dell’intimazione al semplice invio mensile delle fatture qualora non contengano o non siano accompagnate da una precisa domanda di pagamento (Cass. 10434/02; Cass. 5363/97).
Né l'emissione delle fatture potrebbe considerarsi rilevante sotto altro profilo, vale a dire come atto coincidente con la scadenza del termine per l'adempimento in quanto, si riproporrebbe in ogni caso, ai fini della configurabilità della “mora ex re”, il problema della necessità che la prestazione sia eseguibile nel domicilio del debitore e non già, come nell'ipotesi in esame, del creditore.
Per quanto concerne, inoltre, la diversa richiesta di risarcimento del danno, che dalla costituzione in mora può anche in linea di principio prescindere, richiede però la presenza almeno di un ritardo colpevole. A tale ultimo riguardo si osserva che, qualora non sia stato fissato un termine per l'adempimento trova applicazione l'art. 1183 c.c. in base al quale in tal caso il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Ma in tale diverso ambito, caratterizzato dalla mancata previsione di un termine, è pur sempre necessario, ancora una volta, l'invio di una richiesta che, come si è sottolineato, non può individuarsi nell'emissione della fattura, la cui funzione è solo quella di evidenziare documentalmente gli elementi relativi all'esecuzione del contratto, con la conseguenza che non può integrare da sola una domanda se non espressamente in essa contenuta.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 febbraio 2009
 
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