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Notizie in breve
Testo
MODIFICHE AL BANDO DI CONCORSO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5 febbraio 2009 n. 638
Nella procedura selettiva in contestazione si sono svolte due prove scritte, mentre il bando di concorso indetto da un comune prevedeva, espressamente, una sola prova scritta.
Risulta documentalmente dimostrato che lâoriginario bando concorsuale è stato integrato, successivamente, mediante una delibera della giunta municipale. Con tale atto, lâamministrazione ha stabilito, fra lâaltro, di modificare le modalità di svolgimento della procedura selettiva, introducendo una seconda prova scritta, concernente il diritto amministrativo e il diritto costituzionale.
Il ricorrente sosteneva che la modifica del bando, per essere efficace, avrebbe dovuto essere notificata, personalmente, a tutti i partecipanti.
Con la sentenza in epigrafe i giudici amministrativi hanno ritenuto che, nel caso di specie, lâintegrazione del bando era stata debitamente pubblicata, nelle stesse forme previste per la comunicazione dellâoriginario bando di concorso. Contestualmente, era stata prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione; pertanto, non era necessaria alcuna comunicazione personale agli originari partecipanti alla procedura.
La Sezione ha costantemente affermato che la pubblicazione nell'albo di un comune di delibere con le quali si modifica la precedente disciplina prevista in un bando di concorso interno, costituisce la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute (Consiglio Stato , sez. V, 15 gennaio 1990 , n. 32).
UTILIZZAZIONE GRADUATORIE: GIURISDIZIONE
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13 febbraio 2009 n. 793
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dellâart. 63, 1° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, una controversia nella quale viene in rilievo non già la contestazione di una determinazione della P.A. di bandire un nuovo concorso per la copertura dei posti rimasti vacanti, ma semplicemente la contestazione dei soggetti risultati idonei in graduatoria, avanzata nei confronti della determinazione dellâAmministrazione di denegare e/o escludere lo scorrimento della graduatoria medesima, a fronte di specifiche richieste degli interessati.
PUBBLICAZINE DELLE SENTENZE CON LE GENERALITAâ DEGLI INTERESSATI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. 29 gennaio 2009, n. 4239
In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dellâautorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con lâindicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo.
Data
domenica 15 febbraio 2009
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