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Indici della Rassegna

Titolo
Quale è il termine per emettere l'ordinanza ingiunzione?
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 6 aprile 2004, n. 6762)
Testo

? Il Fatto
La legge n. 689/1981, nella parte in cui disciplina le sanzioni amministrative, prevede – in via generale - che all’emanazione del verbale d’accertamento o contestazione della violazione prevista dalle specifiche norme segua una successiva fase di verifica al cui esito o viene emessa l'ordinanza motivata con cui è ingiunto il pagamento della somma prevista o si dispone l’archiviazione degli atti.
Nelle more dell’adozione del provvedimento è data facoltà al cittadino di richiedere di essere sentito e/o presentare scritti difensivi.

Nel caso considerato, a seguito dell'irrogazione di alcune sanzioni per violazione del regolamento comunale relativo alle affissioni pubblicitarie, venivano impugnati i provvedimenti di ingiunzione rilevando la tardività di questi per essere stati emessi oltre il generale termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/90 per il completamento del procedimento amministrativo.
Sostengono i ricorrenti che, non essendo previsto alcun termine per l’emanazione del provvedimento di cui all’art. 18 legge n. 689/81, la norma debba essere integrata facendo riferimento alla generale disciplina prevista per il procedimento amministrativo e, pertanto, una volta emesso il verbale d’accertamento/contestazione il provvedimento sanzionatorio deve essere completato entro i successivi 30 giorni.

La querelle è approdata in Cassazione, che già in passato ha avuto modo di esprimersi sul termine entro cui l’Amm.ne debba provvedere all’emanazione dell’atto qui considerato.
A fronte di un orientamento dei giudici di merito, non sempre costante, la Giurisprudenza di legittimità si è pressoché univocamente espressa in favore dell’applicazione del cosiddetto termine lungo.

? Il Principio
Sostengono i giudici della Cassazione che, non prevedendo l’art. 18, comma 2, L. n. 689/81 alcun termine per l’emanazione del provvedimento sanzionatorio, debba considerarsi come momento ultimo per la sua adozione quello di prescrizione (quinquennale) previsto dall’art. 28, stessa legge.

L’assenza di una specifica prescrizione non autorizza – sostengono i giudici – il richiamo ad altro parametro normativo, sia pure di carattere generale, come l’art. 2, comma 3, legge n. 241/1990.
Non può prescindersi, infatti, dal peculiare carattere della legge n. 689/81 volto - come già detto - a regolamentare le varie fasi del sistema sanzionatorio amministrativo.
La mancata previsione di un termine non deve essere intesa come una lacuna legislativa, quanto semmai una consapevole scelta normativa.
La ragione va, infatti, individuata nell’esigenza stessa di garantire il soggetto sanzionato nella articolata procedura prevista, ovvero nell’opportunità di consentirgli di poter presentare scritti difensivi e richiedere di essere ascoltato dall’autorità competente.

Questa attività è complessa e non prevedibile nel suo sviluppo, pertanto è stato ritenuto opportuno non contenere il procedimento entro limiti temporali prestabiliti sì da evitare una ingiusta compressione tanto del diritto difesa del cittadino che dei poteri della p.a.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 18 giugno 2004
 
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