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Indici della Rassegna

Titolo
GESTIONE RIFIUTI URBANI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sez. Giurisdizionale, sentenza 9 febbraio 2009 n. 48;
Testo
La Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana – ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/06 – è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6; infatti il Ministro dell’ambiente disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa;
E’ pertanto illegittima la deliberazine dell’Assemblea ordinaria di una società d’ambito con cui è stata approvata la Tariffa di igiene ambientale in mancanza del predetto regolamento, atteso che la disciplina transitoria, dettata dal comma 11 dell’articolo citata, implica la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento.
Ai fini della legittimità dell’affidamento in House di servizi pubblici, è necessario che ricorrano due fondamentali requisiti in proposito elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, e precisamente: a) la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società in house affidataria; b)il controllo analogo (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi interni) che il primo deve avere su quest’ultima. Tali requisiti vanno interpretati restrittivamente e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga alla regola della gara pubblica grava su colui che intende avvalersene.
Pertanto, per escludere radicalmente ogni possibilità di legittimo affidamento in house è sufficiente che vi sia, sebbene in minima percentuale, una partecipazione privata al capitale sociale della società affidataria del servizio. Alla stregua del principio è stato ritenuto illegittimo l’affidamento in house, atteso che lo 0,5 % del capitale sociale della società affidataria del servizio non era detenuto dal soggetto pubblico.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 28 febbraio 2009
 
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