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Indici della Rassegna

Titolo
PUBBLICO IMPEGO: RIASSUNZIONE DEL PERSONALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Veneto, deliberazione 18 maggio 2008 n. 18 Riferimenti normativi: - L. 296/2006 – L. 133/2008
Testo
La Pubblica Amministrazione non può riacquisire personale trasferito a soggetti privati.

L’amministrazione locale che a seguito di esternalizzazione del servizio ha trasferito suoi dipendenti alla società non può riassumere il personale nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la persona giuridica venga meno.
Secondo i Giudici contabili tale preclusione alla riassunzione è legata a due elementi.
In primo luogo la reinternalizzazione di servizi, dapprima esternalizzati, implicherebbe l’incremento della dotazione organica con conseguente aumento della spesa del personale e ciò sarebbe illegittimo per chiara violazione della L. 296/2006 e della L. 133/2008.
Tale preclusione è applicabile non solo per quelle pubbliche amministrazioni che non avendo rispettato il patto di stabilità debbono sottostare alle preclusioni previste dalla legge, ma essa vale altresì per quelle che possono sforare il tetto di spesa, poiché la riassunzione del personale facendo aumentare i costi è contrario alle varie disposizioni normative coma la L. 289/2002, in base alla quale è prevista la progressiva riduzione dei costi riferiti alle dotazioni organiche.

E’ necessario sottolineare che la L. 133/2008 obbliga gli Enti a ridurre il rapporto tra spese del personale e spese correnti, riduzione che sarebbe vanificata da un aumento dei costi per il personale.
Il secondo aspetto è legato al modo tassativo che la legge impone per l’assunzione del personale.
L’assunzione dei pubblici dipendenti, in base all’art. 97 comma 3 Costituzione può avvenire esclusivamente mediante concorso , a patto che la legge non disponga altrimenti.
L’eventuale riserva che la Costituzione introduce richiede una in equivoca volontà del legislatore.
Tale indirizzo è ribadito da costante ed uniforme giurisprudenza e dagli interventi legislativi idonei a garantire il requisito dell’espletamento delle procedure concorsuali.
Non esiste al riguardo nessuna norma che autorizzi un’amministrazione ad assumere senza concorso dipendenti di società partecipate, pur se precedentemente inseriti nella pianta organica dell’Ente.
L’eventuale riassunzione sarebbe illegittima pur nell’ipotesi in cui nel contratto di cessione d’azienda fosse previsto l’obbligo per l’Ente Locale a riassumere il personale; tale clausola è radicalmente nulla in quanto contrastante con norme imperative, l’unica conseguenza sarebbe quella dell’applicazione di conseguenze pecuniarie in capo al dirigente dell’Ente Locale che abbia proceduto alla stipula del contratto poiché in base al D. Lgs. 165/2001 “la violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, ad opera
delle pubbliche amministrazioni, non comporta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 28 febbraio 2009
 
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