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Indici della Rassegna

Titolo
PASSAGGIO DI UN PUBBLICO DIPENDENTE DA UNA P.A. AD UN ALTRA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 16 febbraio 2009 n. 854
Testo
Ha osservato la Sez. VI della Suprema Corte che nel caso di superamento di un nuovo concorso pubblico aperto all’esterno, a cui chi è già dipendente pubblico si sottopone volontariamente, e in posizione di parità con gli altri concorrenti non vi sono norme specifiche che disciplinano la conservazione dell’anzianità di servizio precedente. Chi è già dipendente pubblico concorre in posizione di parità con gli altri partecipanti e non ha titolo a conservare pregresse anzianità.
Non esiste alcun principio generale che assicuri al dipendente pubblico, che superi un nuovo concorso pubblico aperto all’esterno, la conservazione della pregressa anzianità di servizio, salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso.
Costituisce principio generale, per contro, quello secondo cui la conservazione dell’anzianità già maturata dal pubblico dipendente è limitata a casi tassativi e, segnatamente, al caso dell’art. 200, t.u. n. 3/1957, di dipendenti trasferiti da uno ad altro ruolo di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e al caso dell’art. 199, medesimo t.u. che del pari disciplina una forma di trasferimento del dipendente, con il suo consenso, per specifiche esigenze dell’amministrazione.
Diverso è il caso di passaggio volontario del dipendente da una ad altra amministrazione a seguito di concorso del tutto autonomo: la volontarietà del concorso esclude il diritto di chi lo compie ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2004 n. 338).
Gli artt. 199 e 200 regolano fattispecie diverse.
L’art. 199 disciplina il trasferimento di pubblici impiegati da una ad altra amministrazione, per esigenze proprie dell’amministrazione; dato che il trasferimento avviene per soddisfare esigenze dell’amministrazione, si giustifica la conservazione dell’anzianità di servizio.
L’art. 199 prescinde dal superamento di un concorso pubblico, il passaggio da una ad altra amministrazione è <>.
Cosa diversa è il superamento di un nuovo concorso pubblico aperto all’esterno, a cui chi è già dipendente pubblico si sottopone volontariamente, e in posizione di parità con gli altri concorrenti.
L’art. 200, t.u. n. 3/1957, a sua volta, al co. 2 dispone che il Ministro competente può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e al co. 3 dispone che gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.
Ancora una volta, la conservazione dell’anzianità maturata riguarda gli <>.
Non possono invece essere equiparati ai <> gli impiegati che superano un nuovo concorso pubblico, contemplati dal co. 1 del medesimo art. 200 (a tenore del quale <>).
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 28 febbraio 2009
 
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