Indici della Rassegna
Titolo
OBBLIGO DELLâUSO DELLE CINTURE DI SICUREZZA
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, ordinanza 18 febbraio 2009 n. 49
Testo
Nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia municipale di contestazione della violazione del mancato uso della cintura di sicurezza, il Giudice di pace sollevava questione di legittimità costituzionale dellâart. 172 del Nuovo codice della strada laddove prescrive lâuso delle cinture di sicurezza.
Il giudice di Pace riferisce che il ricorrente ha dedotto di essere in condizione di obesità , con conseguente difficoltà di allacciamento della cintura di sicurezza; di aver presentato domanda di esenzione dallâobbligo di indossare la cintura di sicurezza, non appena venuto a conoscenza di averne i requisiti; che, essa risultarebbe in ogni caso ictu oculi poiché, ove la Corte costituzionale dichiarasse lâincostituzionalità dellâart. 172 cod. strada, verrebbe a cadere ogni fondamento del verbale di contravvenzione.
Il Giudice di pace dubita della legittimità costituzionale dellâart. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), nella parte in cui impone lâobbligo dellâuso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso, per violazione dellâart. 2 Cost., per la grave compressione dei diritti inviolabili dellâuomo e dello sviluppo della sua personalità ; dellâart. 3 Cost., per la previsione di esenzione dallâobbligo solo per alcune categorie di cittadini e di veicoli; dellâart. 13 Cost., per la violazione della libertà personale; dellâart. 32, secondo comma, Cost., per contrasto con il rispetto dovuto alla persona umana; del principio di ragionevolezza, essendo il trattamento sanzionatorio abnormemente più severo rispetto ad altre ipotesi di maggior gravità ; dellâart. 8 della Convenzione europea dei diritti dellâuomo e dellâart. 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dellâuomo del 10 dicembre 1948.
Con la sentenza in epigrafe i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativamente ai parametri di cui agli artt. 2 e 3 Cost. con riguardo specificamente allâirragionevolezza del trattamento sanzionatorio (decurtazione dei punti patente), atteso che lâindividuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore (ordinanze n. 204 del 2008 e n. 169 del 2006).
La presenza di categorie esentate dallâuso delle cinture di sicurezza non è costituzionalmente rilevante, in quanto ciò risponde ad una scelta non irragionevole del legislatore (ordinanza n. 348 del 2001).
Parimenti insussistente è la violazione dellâart. 32 Cost., in quanto questa Corte, con riguardo alla prescrizione dellâobbligo del casco per conducenti di motoveicoli, ha ammesso â e tale principio è estensibile allâobbligo delle cinture di sicurezza â che il legislatore consideri la salute dellâindividuo anche interesse della collettività , prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone lâinosservanza, allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbilità invalidante, degli incidenti stradali (sentenza n. 180 del 1994).
La protezione della salute del singolo come interesse della collettività è dunque tale da ammettere una trascurabile limitazione della libertà personale (sentenza n. 20 del 1975), intesa come impedimento di fatto, che non costituisce in alcun modo costrizione (che deve essere fisicamente apprezzabile e duratura), giacché non impedisce il raggiungimento dello scopo per cui è concepito lâuso dellâautovettura, e cioè quello del trasferimento da un luogo ad un altro.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al principio di autodeterminazione, di cui allâart. 8 della Convenzione europea dei diritti dellâuomo (Corte europea dei diritti dellâuomo 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito).
Quanto alla sottoposizione a controlli, lâinconveniente e la violazione della vita privata che ne consegue (con la dedotta violazione della Dichiarazione universale) non discende dallâobbligo della cintura, ma dal potere ispettivo degli organi di controllo, che è conferito da altre norme.
La questione è stata, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 28 febbraio 2009
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